Inviato esito
Gara #1515
LAVORI DI ADEGUAMENTO,RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA SAN GIACOMO,DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI.Informazioni appalto
11/09/2025
Aperta
Lavori
€ 621.758,32
Arestia Maurizio
Categorie merceologiche
45454
-
Lavori di ristrutturazione
Lotti
Inviato esito
1
B82CE0B034
F28H24001460006
Solo prezzo
LAVORI DI ADEGUAMENTO,RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA SAN GIACOMO,DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI.
LAVORI DI ADEGUAMENTO,RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA SAN GIACOMO,DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI.
€ 375.340,38
€ 110.517,54
€ 32.274,01
Scadenze
02/10/2025 23:59
13/10/2025 12:00
14/10/2025 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
11/09/2025 18:47
Quesito #1
Con la presente si chiede di conoscere se, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, sia consentito ricorrere al subappalto qualificante per la categoria scorporabile OS30 e, se sia possibile subappaltare l’intero (100%) delle relative lavorazioni ad un’impresa in possesso della necessaria qualificazione SOA per detta categoria.
Saluti.
Saluti.
12/09/2025 12:44
Risposta
La categoria scorporabile OS3O può essere subappaltata interamente come indicato al punto 8. di pag. 11 del bando di gara.
Si precisa, altresì, che il concorrente non qualificato per la suddetta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria è tenuto, a pena di esclusione, a subappaltare dette lavorazioni ad impresa qualificata (così detto subappalto necessario) e, in questo caso, deve essere qualificato nella categoria prevalente OG1 in una classifica corrispondente al valore globale dei lavori comprensivo anche dell’ammontare della categoria scorporabile.
Si precisa, altresì, che il concorrente non qualificato per la suddetta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria è tenuto, a pena di esclusione, a subappaltare dette lavorazioni ad impresa qualificata (così detto subappalto necessario) e, in questo caso, deve essere qualificato nella categoria prevalente OG1 in una classifica corrispondente al valore globale dei lavori comprensivo anche dell’ammontare della categoria scorporabile.
12/09/2025 09:35
Quesito #2
DELUCIDAZIONE REQUISITO DI PARTECIAPAZIONE
- VOLEVO SAPERE SE L'IMPRESA E' IN POSSESSO SI ATTESTATO SOA OG1 II E DI UN CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI OS30 SIPOTEVA PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
- VOLEVO SAPERE SE L'IMPRESA E' IN POSSESSO SI ATTESTATO SOA OG1 II E DI UN CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI OS30 SIPOTEVA PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
12/09/2025 12:46
Risposta
Si chiarisce quanto segue:
- per la qualificazione nella categoria scorporabile OS30 (di importo inferiore a 150.000 euro) il concorrente può partecipare, in alternativa al possesso di attestazione SOA, con i requisiti di cui all'art. 28 dell’allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023, specificati al punto 6.3.1 - sub A), B) e C)- di pag. 8 e 9 del bando di gara (lavori espletati etc).
- se il concorrente è qualificato nella categoria scorporabile OS30, può partecipare con la qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica II, potendo applicare l’incremento di cui all’art. 2, comma 2 dell’allegato II.12 del Codice, come specificato nella nota a piè di pagina 5 del bando di gara.
- per la qualificazione nella categoria scorporabile OS30 (di importo inferiore a 150.000 euro) il concorrente può partecipare, in alternativa al possesso di attestazione SOA, con i requisiti di cui all'art. 28 dell’allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023, specificati al punto 6.3.1 - sub A), B) e C)- di pag. 8 e 9 del bando di gara (lavori espletati etc).
- se il concorrente è qualificato nella categoria scorporabile OS30, può partecipare con la qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica II, potendo applicare l’incremento di cui all’art. 2, comma 2 dell’allegato II.12 del Codice, come specificato nella nota a piè di pagina 5 del bando di gara.
15/09/2025 16:49
Quesito #3
Salve, si chiede se è consentito dimostrare i requisiti di cui all’articolo 28 dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 per la categoria OS30 mediante lavori impiantistici analoghi, nello specifico con C.E.L. rilasciato in categoria OG10, secondo quanto pronunciato dall’ANAC con la Deliberazione n. 165 del 11/06/2003. Grazie
18/09/2025 15:04
Risposta
Si chiarisce in merito che: con riferimento alla comprova del requisito relativo ai lavori eseguiti in categoria OG10, la società istante richiama la deliberazione dell’Autorità n. 165 del 2003.
Si consideri, tuttavia, come precisato successivamente dall’Anac che:” nella citata deliberazione, l’Autorità si limitava a fornire alla stazioni appaltanti un’indicazione per la predisposizione dei bandi di gara laddove, in luogo del richiamo alla categoria SOA, avrebbero potuto utilizzare alcune denominazioni per le diverse tipologie di lavori, tra cui la denominazione “lavori impiantistici” per i lavori “appartenenti alle categorie OG9,OG10,OG11,OS3,OS4,OS5,OS28 e OS30,senza per questo voler affermare una corrispondenza o un assorbimento degli uni negli altri. Si aggiunga che l’Autorità chiariva nella stessa deliberazione “che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara.”( Delibera ANAC n° 935 del 16 Ottobre 2019).
Gli atti di gara dell’appalto di cui si discute prevedono, come richiamato all’art. 3 del Disciplinare, che: “ i lavori relativi alla categoria OS30 possono essere assunti dalle imprese qualificate nella categoria OG11 per la classifica corrispondente”.
Le lavorazioni afferenti alla categoria OS30 si riferiscono ad impiantistica specifica ad impianti interni.
La categoria OS30 è ricompresa unicamente nella categoria OG11,quale “insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specialistiche OS3,OS28 e OS30.
La stazione appaltante ritiene, nel caso di specie, che tra le due tipologie di lavori OS30 e OG10 non vi è la necessaria coerenza tecnica richiesta per l’ottimale esecuzione dell’appalto.
Si consideri, tuttavia, come precisato successivamente dall’Anac che:” nella citata deliberazione, l’Autorità si limitava a fornire alla stazioni appaltanti un’indicazione per la predisposizione dei bandi di gara laddove, in luogo del richiamo alla categoria SOA, avrebbero potuto utilizzare alcune denominazioni per le diverse tipologie di lavori, tra cui la denominazione “lavori impiantistici” per i lavori “appartenenti alle categorie OG9,OG10,OG11,OS3,OS4,OS5,OS28 e OS30,senza per questo voler affermare una corrispondenza o un assorbimento degli uni negli altri. Si aggiunga che l’Autorità chiariva nella stessa deliberazione “che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara.”( Delibera ANAC n° 935 del 16 Ottobre 2019).
Gli atti di gara dell’appalto di cui si discute prevedono, come richiamato all’art. 3 del Disciplinare, che: “ i lavori relativi alla categoria OS30 possono essere assunti dalle imprese qualificate nella categoria OG11 per la classifica corrispondente”.
Le lavorazioni afferenti alla categoria OS30 si riferiscono ad impiantistica specifica ad impianti interni.
La categoria OS30 è ricompresa unicamente nella categoria OG11,quale “insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specialistiche OS3,OS28 e OS30.
La stazione appaltante ritiene, nel caso di specie, che tra le due tipologie di lavori OS30 e OG10 non vi è la necessaria coerenza tecnica richiesta per l’ottimale esecuzione dell’appalto.
17/09/2025 16:18
Quesito #4
La sottoscritta impresa è qualificata solo nella categoria prevalente OG1 Classifica II.
Chiede se può partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di mandante con impresa qualificata nella categoria scorporabile OS30 Classifica I.
Chiede se può partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di mandante con impresa qualificata nella categoria scorporabile OS30 Classifica I.
01/10/2025 08:41
Risposta
Si chiarisce in merito che:Premesso che il codice dei contratti vigente prevede, in materia di raggruppamenti temporanei di imprese, che le quote di partecipazione possano essere “liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato”, si conferma che codesto o.e. può assumere il ruolo di mandante per lavori nella categoria prevalente OG1 in quanto la classifica II posseduta, in virtù dell'applicazione dell'incremento previsto all’art. 2, comma 2 dell’allegato II.12 del Codice, copre l’intero importo delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
Si conferma, altresì, che l’o.e. qualificato nella categoria OS30, classifica I, può assumere il ruolo di mandataria del costituendo raggruppamento in quanto, a differenza della previgente normativa, non è richiesto per l’impresa mandataria il possesso dei requisiti in misura maggioritaria.
Si conferma, altresì, che l’o.e. qualificato nella categoria OS30, classifica I, può assumere il ruolo di mandataria del costituendo raggruppamento in quanto, a differenza della previgente normativa, non è richiesto per l’impresa mandataria il possesso dei requisiti in misura maggioritaria.
17/09/2025 16:28
Quesito #5
La scrivente impresa è in possesso della certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001:2015. Si chiede se la suddetta norma soddisfa il requisito previsto al punto 6.3 del disciplinare relativo il possesso della certificazione di qualità di cui relativa all'intero sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
19/09/2025 09:42
Risposta
In merito, si richiama quanto disposto all’art. 4,punto 1, dell’Allegato II.12 del vigente Codice dei Contratti Pubblici:”Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,ad esclusione delle classifiche I e II” e quanto previsto all’art. 4,punto 3 del citato Allegato II.12 :”Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
19/09/2025 10:36
Quesito #6
Buongiorno, la Garanzia Provvisoria è richiesta?
19/09/2025 11:05
Risposta
In merito al quesito posto si riporta quanto previsto al punto 10 del pubblicato Disciplinare di gara: ”Per la partecipazione alla presente gara non è richiesta la garanzia provvisoria”.
19/09/2025 11:32
Quesito #7
Salve, si chiede se è consentito partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese cosi costituito:
Impresa capogruppo qualificata nella categoria prevalente OG1 in Classifica II la quale può applicare l’incremento di cui all’art. 2, comma 2 dell’allegato II.12 del Codice e impresa mandante qualificata nella categoria scorporabile OS30 Classifica I, andando a coprire l'intero importo dell'appalto.
Impresa capogruppo qualificata nella categoria prevalente OG1 in Classifica II la quale può applicare l’incremento di cui all’art. 2, comma 2 dell’allegato II.12 del Codice e impresa mandante qualificata nella categoria scorporabile OS30 Classifica I, andando a coprire l'intero importo dell'appalto.
19/09/2025 12:18
Risposta
Si chiarisce in merito che, come disposto all’art. 2, punto 2 dell’Allegato II.12 del vigente Codice dei Contratti Pubblici:”La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari almeno ad un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art.30, comma 2”.
Ad integrazione di quanto indicato è doveroso richiamare anche quanto disposto all’art.30, punto 2 del medesimo Allegato II.12 del vigente Codice dei Contratti Pubblici:” Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65,comma 2,lettera e), del Codice,i consorzi di cui all’art. 65, comma 2,lettera f),del Codice ed i soggetti di cui all’art. 65, comma 1,lettera h),del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate nella sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
Ad integrazione di quanto indicato è doveroso richiamare anche quanto disposto all’art.30, punto 2 del medesimo Allegato II.12 del vigente Codice dei Contratti Pubblici:” Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65,comma 2,lettera e), del Codice,i consorzi di cui all’art. 65, comma 2,lettera f),del Codice ed i soggetti di cui all’art. 65, comma 1,lettera h),del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate nella sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
24/09/2025 10:13
Quesito #8
Buongiorno
al punto 16 lettera A del disciplinare si chiede " SOLO PER I LAVORI NELLA CATEGORIA OG 13- ed inoltre attestato di buon esito di detti lavori rilasciato dalle autorità
eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti". Tale categoria non è menzionata al punto 3 Oggetto dell'appalto.
Si chiede se si tratta di un refuso o se è necessario possedere anche la categoria OG13.
al punto 16 lettera A del disciplinare si chiede " SOLO PER I LAVORI NELLA CATEGORIA OG 13- ed inoltre attestato di buon esito di detti lavori rilasciato dalle autorità
eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti". Tale categoria non è menzionata al punto 3 Oggetto dell'appalto.
Si chiede se si tratta di un refuso o se è necessario possedere anche la categoria OG13.
25/09/2025 13:50
Risposta
Si chiarisce in merito che: ai sensi dell’articolo 3 del Disciplinare di gara, la categoria Lavori OG 13 non rientra tra le lavorazioni di cui si compone l’intervento.
L’inciso segnalato, presente all’art. 15.3.1.-punto 16, lettera A) del Disciplinare :”E SOLO PER I LAVORI NELLA CATEGORIA OG13-ed inoltre attestato di buon esito di detti lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti”, è quindi da considerarsi chiaramente un mero refuso.
L’inciso segnalato, presente all’art. 15.3.1.-punto 16, lettera A) del Disciplinare :”E SOLO PER I LAVORI NELLA CATEGORIA OG13-ed inoltre attestato di buon esito di detti lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti”, è quindi da considerarsi chiaramente un mero refuso.
24/09/2025 15:39
Quesito #9
è obbligatorio aver eseguito lavori di OG13? Rif. punto 16
25/09/2025 13:51
Risposta
Si chiarisce in merito che: ai sensi dell’articolo 3 del Disciplinare di gara, la categoria Lavori OG 13 non rientra tra le lavorazioni di cui si compone l’intervento.
L’inciso segnalato, presente all’art. 15.3.1.-punto 16, lettera A) del Disciplinare :”E SOLO PER I LAVORI NELLA CATEGORIA OG13-ed inoltre attestato di buon esito di detti lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti”, è quindi da considerarsi chiaramente un mero refuso.
L’inciso segnalato, presente all’art. 15.3.1.-punto 16, lettera A) del Disciplinare :”E SOLO PER I LAVORI NELLA CATEGORIA OG13-ed inoltre attestato di buon esito di detti lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti”, è quindi da considerarsi chiaramente un mero refuso.
30/09/2025 09:25
Quesito #10
Buongiorno, si può appaltare lavori cat. OG1 al 40% e lavori categoria OS 30 al 100%?
01/10/2025 08:44
Risposta
Si chiarisce in merito che: ove per “appaltare” il richiedente il chiarimento intenda “subappaltare”, e contestualmente il richiedente non sia eventualmente abilitato all’esecuzione dei lavori della categoria scorporabile OS 30, si reputa opportuno richiamare l’art. 8 del Disciplinare di gara che dispone:” Qualora il concorrente, non qualificato per l’esecuzione dei lavori relativi alla categoria scorporabile, intenda avvalersi del subappalto ( c.d subappalto necessario o qualificante),deve essere qualificato nella categoria prevalente in una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori, comprensivo dell’importo della categoria scorporabile non specificamente posseduto e dichiarare espressamente, a pena di esclusione, che intende concedere interamente in subappalto i lavori inerenti la categoria scorporabile ad impresa qualificata”.
Si aggiunge, inoltre, come indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara, che: “E’ vietato il subappalto della prevalente esecuzione dei lavori riferiti al complesso della categoria prevalente”
“E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del vigente Codice dei Contratti Pubblici”
“I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’art.1, comma 1, lettera o) dell’Allegato I.1 al vigente Codice dei Contratti Pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella dichiarazione integrativa o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.
Si aggiunge, inoltre, come indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara, che: “E’ vietato il subappalto della prevalente esecuzione dei lavori riferiti al complesso della categoria prevalente”
“E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del vigente Codice dei Contratti Pubblici”
“I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’art.1, comma 1, lettera o) dell’Allegato I.1 al vigente Codice dei Contratti Pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella dichiarazione integrativa o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.
30/09/2025 11:06
Quesito #11
Oggetto: Richiesta sopralluogo – CIG B82CE0B034 – CUP F28H24001460006
Testo comunicazione:
La scrivente impresa COSTRUIAMO SRL, con sede in VITTORIA VIA PALESTRO 258 P.7 SCALA B], C.F./P.IVA [01648500880], in persona del legale rappresentante GEOM. BATTAGLIA GIUSEPPE, con riferimento alla procedura aperta per l’“Appalto lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale sito in C.da San Giacomo da adibire a servizi socio-educativi e sociali per minori” (CIG B82CE0B034 – CUP F28H24001460006), chiede di poter effettuare il prescritto sopralluogo presso l’immobile oggetto di gara.
Cordiali saluti
Testo comunicazione:
La scrivente impresa COSTRUIAMO SRL, con sede in VITTORIA VIA PALESTRO 258 P.7 SCALA B], C.F./P.IVA [01648500880], in persona del legale rappresentante GEOM. BATTAGLIA GIUSEPPE, con riferimento alla procedura aperta per l’“Appalto lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale sito in C.da San Giacomo da adibire a servizi socio-educativi e sociali per minori” (CIG B82CE0B034 – CUP F28H24001460006), chiede di poter effettuare il prescritto sopralluogo presso l’immobile oggetto di gara.
Cordiali saluti
01/10/2025 08:46
Risposta
Si chiarisce in merito che: l’art. 11 del Disciplinare di gara prevede che “ L’operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura di gara non è tenuto alla visita dei luoghi, ma è tenuto a prendere visione di tutti gli elaborati a base di gara”.
Tuttavia, ove l’operatore economico richiedente sia, comunque, interessato ad effettuare la visita dei luoghi dovrà entro le ore 14:00 del 06/10/2025 prendere contatto telefonico con il R.U.P. Arch. Maurizio Arestia al n. 3896883223 o mail al seguente account:m.arestiaetcomune.ragusa.it e concordare l’ orario di svolgimento di tale visita che dovrà aver luogo nella fascia oraria 09-12 del 07/10/2025:alla visita potrà partecipare il legale rappresentante dell’operatore economico e/o altro soggetto munito di specifica delega rilasciata dal rappresentante della ditta interessata alla partecipazione.
Tuttavia, ove l’operatore economico richiedente sia, comunque, interessato ad effettuare la visita dei luoghi dovrà entro le ore 14:00 del 06/10/2025 prendere contatto telefonico con il R.U.P. Arch. Maurizio Arestia al n. 3896883223 o mail al seguente account:m.arestiaetcomune.ragusa.it e concordare l’ orario di svolgimento di tale visita che dovrà aver luogo nella fascia oraria 09-12 del 07/10/2025:alla visita potrà partecipare il legale rappresentante dell’operatore economico e/o altro soggetto munito di specifica delega rilasciata dal rappresentante della ditta interessata alla partecipazione.
01/10/2025 16:03
Quesito #12
Buon pomeriggio,
si chiede dove è possibile reperire la modulistica citata nel disciplinare e, in particolare, il DGUE con i dati della procedura di gara.
grazie
si chiede dove è possibile reperire la modulistica citata nel disciplinare e, in particolare, il DGUE con i dati della procedura di gara.
grazie
02/10/2025 13:08
Risposta
Si chiarisce in merito che: i moduli relativi a
1) Domanda di partecipazione;
2) Dichiarazioni Integrative;
3) Protocollo di Legalità;
4) Clausole Antimafia;
5) Eventuale dichiarazione impresa ausiliaria;
sono attualmente disponibili per la compilazione e successivo caricamento all’interno dei relativi slot presenti nel quadro della Busta Amministrativa.
Il DGUE potrà essere compilato on line prima del suo inserimento in Busta Amministrativa seguendo la configurazione svolta dalla Stazione Appaltante ed utilizzando l’apposita funzionalità presente sull’area della piattaforma Tutto gare riservata agli operatori economici, oppure importando ed inserendo in Busta Amministrativa DGUE diversamente compilato che rispetti, tuttavia, le configurazioni della Stazione Appaltante.
Maggiori informazioni in merito sono reperibili al link dedicato agli operatori economici: : https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/download-norme.php.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti, tra l’altro, l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center Tutto Gare al numero 02.40031280 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.
1) Domanda di partecipazione;
2) Dichiarazioni Integrative;
3) Protocollo di Legalità;
4) Clausole Antimafia;
5) Eventuale dichiarazione impresa ausiliaria;
sono attualmente disponibili per la compilazione e successivo caricamento all’interno dei relativi slot presenti nel quadro della Busta Amministrativa.
Il DGUE potrà essere compilato on line prima del suo inserimento in Busta Amministrativa seguendo la configurazione svolta dalla Stazione Appaltante ed utilizzando l’apposita funzionalità presente sull’area della piattaforma Tutto gare riservata agli operatori economici, oppure importando ed inserendo in Busta Amministrativa DGUE diversamente compilato che rispetti, tuttavia, le configurazioni della Stazione Appaltante.
Maggiori informazioni in merito sono reperibili al link dedicato agli operatori economici: : https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/download-norme.php.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti, tra l’altro, l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center Tutto Gare al numero 02.40031280 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.