Proposta di aggiudicazione
Gara #2434
Servizio di conduzione e vigilanza scuolabus comunali - biennio scolastico 2026/27 e 2027/28Informazioni appalto
17/06/2026
Aperta
Servizi
€ 4.438.262,19
Guadagnino Salvatore
Categorie merceologiche
6013 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BC072BB2D6
Qualità prezzo
Servizio di conduzione e vigilanza scuolabus comunali - biennio scolastico 2026/27 e 2027/28
Servizio di conduzione e vigilanza scuolabus comunali - biennio scolastico 2026/27 e 2027/28
€ 1.751.945,60
€ 1.358.880,00
€ 0,00
Scadenze
10/07/2026 23:59
20/07/2026 09:00
20/07/2026 09:05
Avvisi pubblici
Allegati
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470.38 kB | |
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capitolatoscuolabus2026-28-signed.pdf SHA-256: 398d5ac55822f9c1595d648fea6fab060ea1e820c964fa3c4620a5122416742d 12/06/2026 08:55 |
748.07 kB | |
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215.27 kB | |
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472.73 kB | |
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duvri.pdf SHA-256: aebba239d801f3f727cc108f5c51644119ac10f3fd705fa0f246cd73bfe4ac2a 12/06/2026 08:58 |
168.22 kB |
Chiarimenti
23/06/2026 18:08
Quesito #1
Tra la documentazione amministrativa non è previsto il SOPRALLUOGO, che viene invece citato all'art.15 del Capitolato solo come obbligo dell'aggiudicatario.
Si tratta di un refuso?
Si tratta di un refuso?
24/06/2026 09:32
Risposta
No, non si tratta di un refuso. Il sopralluogo previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto non costituisce un adempimento preliminare alla presentazione dell'offerta (e per tale motivo non è richiesto tra i documenti di gara). Si tratta, invece, di un obbligo in fase esecutiva, posto a carico del solo operatore economico aggiudicatario prima dell'avvio effettivo del servizio.
30/06/2026 11:45
Quesito #2
Con la presente si chiede un chiarimento a proposito delle ore giornaliere degli operatori da voi stimate in 36 ore settimanali per il personale autista, ovvero 7,20 ore al giorno e 24 ore settimanali per il personale assistente, ovvero 4,80 ore al giorno.
Risulta chiaro che relativamente agli autisti oltre ai tempi per il servizio di accompagnamento alunni, includete i tempi per rifornimento, manutenzione mezzo ed
uscite didattiche, quest’ultime conteggiate in numero di 200 ad anno scolastico, che sicuramente non avverranno giornalmente, pertanto analiticamente si chiede come si arriva ad una media di ore 7,20 al giorno?
Inoltre poichè il costo biennale degli operatori non coincide con le tabelle retributive del CCNL da Voi indicato, chiedevo conferma se calcolato in un numero inferiore di ore presumibilmente lavorate.
Risulta chiaro che relativamente agli autisti oltre ai tempi per il servizio di accompagnamento alunni, includete i tempi per rifornimento, manutenzione mezzo ed
uscite didattiche, quest’ultime conteggiate in numero di 200 ad anno scolastico, che sicuramente non avverranno giornalmente, pertanto analiticamente si chiede come si arriva ad una media di ore 7,20 al giorno?
Inoltre poichè il costo biennale degli operatori non coincide con le tabelle retributive del CCNL da Voi indicato, chiedevo conferma se calcolato in un numero inferiore di ore presumibilmente lavorate.
02/07/2026 09:45
Risposta
Riguardo al primo punto, si precisa che le ore lavorative degli operatori sono state indicate su base settimanale (rispettivamente 36 ore per il personale autista e 24 ore per il personale assistente) e non giornaliera.
Il dato giornaliero indicato (7,20 ore e 4,80 ore) rappresenta una mera media matematica utile ai fini della programmazione teorica, poiché la distribuzione effettiva del monte ore, date le caratteristiche del servizio, è strutturalmente variabile.Tale variabilità deriva da una serie di fattori:
a) Eterogeneità delle linee: Le attuali n. 19 tratte a copertura del territorio comunale sono difformi tra loro per chilometraggio, numero di utenti e, di conseguenza, per tempi di percorrenza;
b) Servizio pomeridiano (Tempo Pieno); il monte ore deve tenere conto del servizio di rientro pomeridiano per gli alunni del tempo pieno (fino alle ore 16:00). Non tutte le linee e non tutti gli utenti sono coinvolti in questi rientri; pertanto, le tratte pomeridiane possono essere accorpate ed effettuate a rotazione dal personale autista e assistente;
c) le uscite didattiche richieste dalle scuole (stimate in 200 all'anno e distribuite lungo l'arco dell'anno scolastico), come evidenziato, non sono giornaliere e sono particolarmente concentrate in alcuni periodi dell'anno; dunque anche queste possono essere svolte a rotazione dal personale autista.
Pertanto, in virtù di tale flessibilità, la gestione e l'ottimizzazione del monte ore complessivo a disposizione sono demandate alle esigenze organizzative e all'autonomia gestionale dell'operatore economico aggiudicatario.
In merito al secondo quesito, si conferma che il costo biennale degli operatori stimato nella documentazione di gara è conforme alla normativa vigente. La parziale discordanza riscontrata rispetto alle tabelle retributive del CCNL del comparto Cooperative Sociali non deriva da una presunzione di ore lavorate inferiori rispetto a quelle indicate, bensì è il frutto di un arrotondamento complessivo operato dalla stazione appaltante, in considerazione di due ordini di ragioni:
a) Il servizio de quo è strettamente legato al periodo scolastico; dunque le ore e i costi previsti dalla tabella retributiva di riferimento sono stati riparametrati su 9 mesi di calendario scolastico;
b) Non tutte le voci salariali teoricamente previste dalla tabella ministeriale risultano applicabili alle specifiche modalità di esecuzione del presente appalto.
Il RUP
Il dato giornaliero indicato (7,20 ore e 4,80 ore) rappresenta una mera media matematica utile ai fini della programmazione teorica, poiché la distribuzione effettiva del monte ore, date le caratteristiche del servizio, è strutturalmente variabile.Tale variabilità deriva da una serie di fattori:
a) Eterogeneità delle linee: Le attuali n. 19 tratte a copertura del territorio comunale sono difformi tra loro per chilometraggio, numero di utenti e, di conseguenza, per tempi di percorrenza;
b) Servizio pomeridiano (Tempo Pieno); il monte ore deve tenere conto del servizio di rientro pomeridiano per gli alunni del tempo pieno (fino alle ore 16:00). Non tutte le linee e non tutti gli utenti sono coinvolti in questi rientri; pertanto, le tratte pomeridiane possono essere accorpate ed effettuate a rotazione dal personale autista e assistente;
c) le uscite didattiche richieste dalle scuole (stimate in 200 all'anno e distribuite lungo l'arco dell'anno scolastico), come evidenziato, non sono giornaliere e sono particolarmente concentrate in alcuni periodi dell'anno; dunque anche queste possono essere svolte a rotazione dal personale autista.
Pertanto, in virtù di tale flessibilità, la gestione e l'ottimizzazione del monte ore complessivo a disposizione sono demandate alle esigenze organizzative e all'autonomia gestionale dell'operatore economico aggiudicatario.
In merito al secondo quesito, si conferma che il costo biennale degli operatori stimato nella documentazione di gara è conforme alla normativa vigente. La parziale discordanza riscontrata rispetto alle tabelle retributive del CCNL del comparto Cooperative Sociali non deriva da una presunzione di ore lavorate inferiori rispetto a quelle indicate, bensì è il frutto di un arrotondamento complessivo operato dalla stazione appaltante, in considerazione di due ordini di ragioni:
a) Il servizio de quo è strettamente legato al periodo scolastico; dunque le ore e i costi previsti dalla tabella retributiva di riferimento sono stati riparametrati su 9 mesi di calendario scolastico;
b) Non tutte le voci salariali teoricamente previste dalla tabella ministeriale risultano applicabili alle specifiche modalità di esecuzione del presente appalto.
Il RUP
01/07/2026 19:37
Quesito #3
Si chiede alla Stazione Appaltante di fornire risposta ai seguenti quesiti.
Quesito n. 1 - Codice ATECO e CCNL strettamente connesso:
Si chiede di indicare: (a) quale codice ATECO è stato utilizzato per classificare l'attività oggetto dell'appalto ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01; (b) quale CCNL risulta strettamente connesso all'attività secondo i criteri dell'Allegato I.01 (archivio CNEL, rappresentatività comparativa delle associazioni stipulanti); (c) per quale ragione il CCNL della cooperazione sociale (T151) è stato individuato come contratto di riferimento in luogo di altri CCNL del settore trasporti (es. CCNL Autoferrotranvieri/Mobilità, CCNL Logistica e Trasporto) che potrebbero risultare strettamente connessi all'attività di trasporto scolastico su strada.
Quesito n. 2 - Ammissibilità di offerta con CCNL diverso dal T151:
Si chiede di confermare se un operatore economico che applica al proprio personale un CCNL diverso dal T151 - in particolare il CCNL Autorimesse Autonoleggi - possa presentare offerta per la presente procedura, rendendo in sede di domanda di partecipazione la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023, senza che ciò comporti l'esclusione dalla gara o penalizzazioni nella valutazione dell'offerta tecnica o economica.
Quesito n. 3 -Modalità di verifica dell'equivalenza e gestione del differenziale di costo:
Si chiede di precisare: (a) quali sono le modalità concrete con cui il RUP verificherà l'equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 110 del medesimo decreto, in conformità all'Allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario applichi un CCNL diverso dal T151; (b) se e in quale fase procedurale (in sede di offerta, di aggiudicazione o di stipula del contratto) dovrà essere prodotta la documentazione a supporto della dichiarazione di equivalenza; (c) come verrà gestito l'eventuale differenziale di costo tra il CCNL T151 — utilizzato come base di calcolo della manodopera nella stima della base d'asta — e il CCNL effettivamente applicato dall'offerente, ai fini della verifica di anomalia dell'offerta ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 e della valutazione dell'offerta economica.
Quesito n. 1 - Codice ATECO e CCNL strettamente connesso:
Si chiede di indicare: (a) quale codice ATECO è stato utilizzato per classificare l'attività oggetto dell'appalto ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01; (b) quale CCNL risulta strettamente connesso all'attività secondo i criteri dell'Allegato I.01 (archivio CNEL, rappresentatività comparativa delle associazioni stipulanti); (c) per quale ragione il CCNL della cooperazione sociale (T151) è stato individuato come contratto di riferimento in luogo di altri CCNL del settore trasporti (es. CCNL Autoferrotranvieri/Mobilità, CCNL Logistica e Trasporto) che potrebbero risultare strettamente connessi all'attività di trasporto scolastico su strada.
Quesito n. 2 - Ammissibilità di offerta con CCNL diverso dal T151:
Si chiede di confermare se un operatore economico che applica al proprio personale un CCNL diverso dal T151 - in particolare il CCNL Autorimesse Autonoleggi - possa presentare offerta per la presente procedura, rendendo in sede di domanda di partecipazione la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023, senza che ciò comporti l'esclusione dalla gara o penalizzazioni nella valutazione dell'offerta tecnica o economica.
Quesito n. 3 -Modalità di verifica dell'equivalenza e gestione del differenziale di costo:
Si chiede di precisare: (a) quali sono le modalità concrete con cui il RUP verificherà l'equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 110 del medesimo decreto, in conformità all'Allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario applichi un CCNL diverso dal T151; (b) se e in quale fase procedurale (in sede di offerta, di aggiudicazione o di stipula del contratto) dovrà essere prodotta la documentazione a supporto della dichiarazione di equivalenza; (c) come verrà gestito l'eventuale differenziale di costo tra il CCNL T151 — utilizzato come base di calcolo della manodopera nella stima della base d'asta — e il CCNL effettivamente applicato dall'offerente, ai fini della verifica di anomalia dell'offerta ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 e della valutazione dell'offerta economica.
08/07/2026 11:55
Risposta
In merito ai quesiti formulati, si riscontra quanto segue.
Quesito 1 - Codice ATECO e CCNL strettamente connesso:
a) Il codice ATECO corrispondente al servizio oggetto dell’appalto è 49.31.02 – che classifica "Altri trasporti di linea di passeggeri su strada", tra cui è compresa la gestione di scuolabus;
b) La stazione appaltante ritiene che Il CCNL connesso strettamente all’attività di Gestione Scuolabus, sia quello afferente al comparto delle Cooperative sociali, Settore socio-sanitario assistenziale-educativo, classificati all'interno della macro-area T - Istruzione, Sanità, Assistenza, Cultura, codice Cnel T151, per le otivazioni dettagliate al successivo punto c);
c) Il trasporto scolastico è stato inteso dalla S.A. come attività rientrante nella sfera socio-educativa, piuttosto che come trasporto di passeggeri su strada tout court. Ciò per una serie di fattori di natura intrinseca, inerenti una serie di caratteristiche complessive del servizio dato in appalto:
1) Il servizio scuolabus è finalizzato a garantire l'accesso all'istruzione obbligatoria.
Per un bambino il viaggio in scuolabus non è un semplice "spostamento fisico"; è il primo contesto extra-familiare, unitamente alla scuola, in cui i bambini sperimentano socializzazione con i pari ed autonomia (senza genitori); questo già lo configura nell’ambito di un’attività socio-educativa. Dal punto di vista normativo poi, se già la legge ‘madre’ regionale n.24 del 1973 demandava ai comuni l’obbligo di provvedere al trasporto scolastico per agevolare gli spostamenti di alunni gravitanti in contesti territoriali svantaggiati, la recente giurisprudenza ha chiarito che lo scuolabus non rientra tra i "servizi pubblici a domanda individuale" (come gli asili nido o le mense), ma è un servizio pubblico locale finalizzato a scopi sociali e di pubblica utilità. Questo significa, come evidenzia il D.Lgs. 63/2017 ridefininendo il trasporto scolastico un servizio strumentale e di supporto per garantire il diritto allo studio, che l’obiettivo principale dell'Ente Locale è il perseguimento di un fine sociale (garantire l'accesso all'istruzione, oltre che facilitare la mobilità sostenibile). Anche nell’evoluzione giuridica, dunque, il servizio scuolabus viene riconosciuto non un "plus" per le famiglie, ma un pilastro dell'infrastruttura scolastica e sociale della comunità; al punto che il D.Lgs. 216/2019 ha stabilito la legittimità per i comuni di fornirlo gratuitamente, senza compartecipazione da parte delle famiglie.
2) La componente imprescindibile di Vigilanza e Assistenza.
L'appalto del trasporto scolastico non prevede solo la guida, ma impone su ogni mezzo la presenza obbligatoria di un accompagnatore/assistente dedicato alla vigilanza e alla tutela della sicurezza dei minori durante il tragitto. Questa attività rientra pienamente nella sfera socio-educativa. Che il servizio di trasporto scolastico sia a vocazione sociale/educativo-assistenziale, deriva poi non solo dalla tipologia di utenti destinatari in età scolare che richiedono vigilanza e assistenza, ma anche dalle sub-attività connesse al servizio (uscite didattiche che presumono accordi con le istituzioni scolastiche e/o con altri enti/associazioni con finalità educative, personale vigilante/assistente deputato anche all’accompagnamento dei più piccoli in fase di attraversamento pedonale/accoglimento nelle classi, organizzazione di tempi e modalità di prelevamento dalle abitazioni degli utenti variabili, tipiche di un trasporto dedicato, che richiede un difficile equilibrio tra esigenze delle famiglie e svolgimento ottimale del servizio). In aggiunta, nel caso specifico del presente appalto, viene richiesto all’offerente, come possibile progetto migliorativo, una proposta di trasporto aggiuntivo per sopperire a casi segnalati di minori in emergenza sociale e/o dispersione scolastica; a comprova dell’inclinazione verso il sociale del servizio.
3) Assenza del rischio d'impresa sul capitale.
Nel presente appalto al concorrente non vengono richiesti mezzi da adibire al trasporto scolastico (oltre quelli in sostituzione, comunque oggetto di premialità). Gli scuolabus sono di proprietà del Comune, e concessi al gestore in comodato d'uso gratuito; le spese strutturali (assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria) rimangono a carico dell'Amministrazione comunale. In un appalto di trasporti ‘tout court’ (regolato dal CCNL Autoferrotranvieri o Logistica/Trasporti), l'essenza dell'attività richiesta all’impresa risiederebbe nel possesso di una flotta adeguata di automezzi (di proprietà o in leasing, dal valore anche di milioni di euro) e nel rischio associato. Nell’appalto in oggetto, invece, l'impresa aggiudicataria viene completamente sollevata da questo rischio di capitale, poiché i 19 mezzi adibiti al servizio sono interamente forniti dall'Ente. L'oggetto principale che si vuole acquisire con la presente procedura non è la "capacità di trasporto intesa come flotta", bensì la componente ‘forza lavoro’ organizzata, il coordinamento delle attività connesse e l’assistenza dei minori nelle fasi accompagnamento/prelevamento. In analogia con altre tipologie di appalti afferenti al Terzo Settore, il Comune concretizza la propria funzione istituzionale di supporto al diritto allo studio utilizzando la propria dotazione strumentale (gli automezzi), e limitandosi ad appaltare la gestione del servizio, a dimostrazione che l'appalto è configurato come un servizio pubblico alla persona ad alta intensità di manodopera, e non come un servizio trasporto ‘standard’ di mero spostamento di passeggeri.
4) L'unicità contrattuale del CCNL per un servizio "Misto".
Il CCNL delle Cooperative Sociali è uno dei pochi contratti collettivi che prevede al suo interno profili professionali per entrambe le mansioni richieste: l'autista di scuolabus con patente D e CQC (inquadrato al livello C1) e l'assistente/accompagnatore dei minori (inquadrato al livello A2). Utilizzare questo contratto permette all'Ente di fare riferimento a un'unica griglia retributiva coerente ed economicamente sostenibile.
In conclusione, pur essendo altri CCNL chiaramente connessi con il trasporto passeggeri su strada, quello della cooperazione sociale è apparso più idoneo per la concomitanza di tutte le motivazioni sopradette; ciò in linea con la discrezionalità nell'individuare il CCNL di riferimento riconosciuta alle stazioni appaltanti dalla recente giurisprudenza amministrativa, purché ritenuto coerente con l'oggetto complessivo delle prestazioni.
Rimane in ogni caso in capo alle imprese partecipanti, come stabilito all’art.19 punto b) del Capitolato d’oneri, l’obbligo del requisito (anche per le cooperative sociali) di autorizzazione all’esercizio del trasporto di persone su strada, comprovata dall’iscrizione al REN.
Quesito 2 - Ammissibilità di offerta con CCNL diverso dal T151:
In applicazione dei principi di massima partecipazione, tutela della concorrenza e libertà di iniziativa economica, si conferma che un operatore economico può validamente presentare offerta per la presente procedura anche qualora applichi al proprio personale dipendente un CCNL diverso dal contratto di riferimento T151 indicato dal bando di gara. L'adozione di un differente accordo collettivo nazionale non costituisce in alcun modo causa di esclusione automatica dalla gara, né comporta l'attribuzione di penalizzazioni o decurtazioni di punteggio in sede di valutazione delle offerte. Si rammenta che l'O.E. dovrà rendere, in sede di domanda di partecipazione, se possibile utilizzando i modelli forniti dalla S.A., la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023.
Quesito n. 3 - Modalità di verifica dell'equivalenza:
a) Nell’ipotesi di applicazione di altro CCNL, il Rup procederà alle verifiche di equivalenza e si esprimerà secondo le norme vigenti, ciò avverrà prima del provvedimento di aggiudicazione;
b) L’eventuale documentazione di supporto alla dichiarazione di equivalenza verrà richiesta e vagliata prima del provvedimento di aggiudicazione;
c) L’importo complessivo posto a base d’asta è quello indicato nel capitolato, alla totalità dei suoi elementi il concorrente dovrà rifarsi per formulare la propria offerta che, si rammenta, è composta all’80% da una componente tecnica e al 20% da una componente economica.
Il RUP
Quesito 1 - Codice ATECO e CCNL strettamente connesso:
a) Il codice ATECO corrispondente al servizio oggetto dell’appalto è 49.31.02 – che classifica "Altri trasporti di linea di passeggeri su strada", tra cui è compresa la gestione di scuolabus;
b) La stazione appaltante ritiene che Il CCNL connesso strettamente all’attività di Gestione Scuolabus, sia quello afferente al comparto delle Cooperative sociali, Settore socio-sanitario assistenziale-educativo, classificati all'interno della macro-area T - Istruzione, Sanità, Assistenza, Cultura, codice Cnel T151, per le otivazioni dettagliate al successivo punto c);
c) Il trasporto scolastico è stato inteso dalla S.A. come attività rientrante nella sfera socio-educativa, piuttosto che come trasporto di passeggeri su strada tout court. Ciò per una serie di fattori di natura intrinseca, inerenti una serie di caratteristiche complessive del servizio dato in appalto:
1) Il servizio scuolabus è finalizzato a garantire l'accesso all'istruzione obbligatoria.
Per un bambino il viaggio in scuolabus non è un semplice "spostamento fisico"; è il primo contesto extra-familiare, unitamente alla scuola, in cui i bambini sperimentano socializzazione con i pari ed autonomia (senza genitori); questo già lo configura nell’ambito di un’attività socio-educativa. Dal punto di vista normativo poi, se già la legge ‘madre’ regionale n.24 del 1973 demandava ai comuni l’obbligo di provvedere al trasporto scolastico per agevolare gli spostamenti di alunni gravitanti in contesti territoriali svantaggiati, la recente giurisprudenza ha chiarito che lo scuolabus non rientra tra i "servizi pubblici a domanda individuale" (come gli asili nido o le mense), ma è un servizio pubblico locale finalizzato a scopi sociali e di pubblica utilità. Questo significa, come evidenzia il D.Lgs. 63/2017 ridefininendo il trasporto scolastico un servizio strumentale e di supporto per garantire il diritto allo studio, che l’obiettivo principale dell'Ente Locale è il perseguimento di un fine sociale (garantire l'accesso all'istruzione, oltre che facilitare la mobilità sostenibile). Anche nell’evoluzione giuridica, dunque, il servizio scuolabus viene riconosciuto non un "plus" per le famiglie, ma un pilastro dell'infrastruttura scolastica e sociale della comunità; al punto che il D.Lgs. 216/2019 ha stabilito la legittimità per i comuni di fornirlo gratuitamente, senza compartecipazione da parte delle famiglie.
2) La componente imprescindibile di Vigilanza e Assistenza.
L'appalto del trasporto scolastico non prevede solo la guida, ma impone su ogni mezzo la presenza obbligatoria di un accompagnatore/assistente dedicato alla vigilanza e alla tutela della sicurezza dei minori durante il tragitto. Questa attività rientra pienamente nella sfera socio-educativa. Che il servizio di trasporto scolastico sia a vocazione sociale/educativo-assistenziale, deriva poi non solo dalla tipologia di utenti destinatari in età scolare che richiedono vigilanza e assistenza, ma anche dalle sub-attività connesse al servizio (uscite didattiche che presumono accordi con le istituzioni scolastiche e/o con altri enti/associazioni con finalità educative, personale vigilante/assistente deputato anche all’accompagnamento dei più piccoli in fase di attraversamento pedonale/accoglimento nelle classi, organizzazione di tempi e modalità di prelevamento dalle abitazioni degli utenti variabili, tipiche di un trasporto dedicato, che richiede un difficile equilibrio tra esigenze delle famiglie e svolgimento ottimale del servizio). In aggiunta, nel caso specifico del presente appalto, viene richiesto all’offerente, come possibile progetto migliorativo, una proposta di trasporto aggiuntivo per sopperire a casi segnalati di minori in emergenza sociale e/o dispersione scolastica; a comprova dell’inclinazione verso il sociale del servizio.
3) Assenza del rischio d'impresa sul capitale.
Nel presente appalto al concorrente non vengono richiesti mezzi da adibire al trasporto scolastico (oltre quelli in sostituzione, comunque oggetto di premialità). Gli scuolabus sono di proprietà del Comune, e concessi al gestore in comodato d'uso gratuito; le spese strutturali (assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria) rimangono a carico dell'Amministrazione comunale. In un appalto di trasporti ‘tout court’ (regolato dal CCNL Autoferrotranvieri o Logistica/Trasporti), l'essenza dell'attività richiesta all’impresa risiederebbe nel possesso di una flotta adeguata di automezzi (di proprietà o in leasing, dal valore anche di milioni di euro) e nel rischio associato. Nell’appalto in oggetto, invece, l'impresa aggiudicataria viene completamente sollevata da questo rischio di capitale, poiché i 19 mezzi adibiti al servizio sono interamente forniti dall'Ente. L'oggetto principale che si vuole acquisire con la presente procedura non è la "capacità di trasporto intesa come flotta", bensì la componente ‘forza lavoro’ organizzata, il coordinamento delle attività connesse e l’assistenza dei minori nelle fasi accompagnamento/prelevamento. In analogia con altre tipologie di appalti afferenti al Terzo Settore, il Comune concretizza la propria funzione istituzionale di supporto al diritto allo studio utilizzando la propria dotazione strumentale (gli automezzi), e limitandosi ad appaltare la gestione del servizio, a dimostrazione che l'appalto è configurato come un servizio pubblico alla persona ad alta intensità di manodopera, e non come un servizio trasporto ‘standard’ di mero spostamento di passeggeri.
4) L'unicità contrattuale del CCNL per un servizio "Misto".
Il CCNL delle Cooperative Sociali è uno dei pochi contratti collettivi che prevede al suo interno profili professionali per entrambe le mansioni richieste: l'autista di scuolabus con patente D e CQC (inquadrato al livello C1) e l'assistente/accompagnatore dei minori (inquadrato al livello A2). Utilizzare questo contratto permette all'Ente di fare riferimento a un'unica griglia retributiva coerente ed economicamente sostenibile.
In conclusione, pur essendo altri CCNL chiaramente connessi con il trasporto passeggeri su strada, quello della cooperazione sociale è apparso più idoneo per la concomitanza di tutte le motivazioni sopradette; ciò in linea con la discrezionalità nell'individuare il CCNL di riferimento riconosciuta alle stazioni appaltanti dalla recente giurisprudenza amministrativa, purché ritenuto coerente con l'oggetto complessivo delle prestazioni.
Rimane in ogni caso in capo alle imprese partecipanti, come stabilito all’art.19 punto b) del Capitolato d’oneri, l’obbligo del requisito (anche per le cooperative sociali) di autorizzazione all’esercizio del trasporto di persone su strada, comprovata dall’iscrizione al REN.
Quesito 2 - Ammissibilità di offerta con CCNL diverso dal T151:
In applicazione dei principi di massima partecipazione, tutela della concorrenza e libertà di iniziativa economica, si conferma che un operatore economico può validamente presentare offerta per la presente procedura anche qualora applichi al proprio personale dipendente un CCNL diverso dal contratto di riferimento T151 indicato dal bando di gara. L'adozione di un differente accordo collettivo nazionale non costituisce in alcun modo causa di esclusione automatica dalla gara, né comporta l'attribuzione di penalizzazioni o decurtazioni di punteggio in sede di valutazione delle offerte. Si rammenta che l'O.E. dovrà rendere, in sede di domanda di partecipazione, se possibile utilizzando i modelli forniti dalla S.A., la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023.
Quesito n. 3 - Modalità di verifica dell'equivalenza:
a) Nell’ipotesi di applicazione di altro CCNL, il Rup procederà alle verifiche di equivalenza e si esprimerà secondo le norme vigenti, ciò avverrà prima del provvedimento di aggiudicazione;
b) L’eventuale documentazione di supporto alla dichiarazione di equivalenza verrà richiesta e vagliata prima del provvedimento di aggiudicazione;
c) L’importo complessivo posto a base d’asta è quello indicato nel capitolato, alla totalità dei suoi elementi il concorrente dovrà rifarsi per formulare la propria offerta che, si rammenta, è composta all’80% da una componente tecnica e al 20% da una componente economica.
Il RUP
07/07/2026 17:48
Quesito #4
Gent.ma CUC, in riferimento all'art. 2.1 del disciplinare di gara, con la presente si chiede se la "modulistica per la partecipazione alla gara" così come indicato alla lett. c) del predetto articolo sia un refuso, atteso l'assenza, nella presente piattaforma, delle dichiarazioni da produrre come a titolo semplificativo e non esaustivo l'allegato n. 1 di cui all'art. 15.1 del disciplinare di gara.
08/07/2026 08:53
Risposta
Non si tratta di un refuso in quanto la modulistica per la partecipazione alla gara è inserita nella busta amministrativa, disponibile nella fase di caricamento della documentazione di gara e visibili solo nel momento in cui l'operatore economico abbia cliccato sul tasto "Partecipa" della gara in oggetto.
Per ogni chiarimento è possibile contattare l'help desk al n° 02 400 31 280 o consultare le "Norme tecniche di utilizzo" al seguente link: https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php#page-865
Per ogni chiarimento è possibile contattare l'help desk al n° 02 400 31 280 o consultare le "Norme tecniche di utilizzo" al seguente link: https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php#page-865
09/07/2026 18:22
Quesito #5
Nel Capitolato d'appalto - parte II- art.20- CRITERI DI VALUTAZIONE, al punto B.3, l'assegnazione del punteggio con criterio quantitativo, non indica l'assegnazione del punteggio per ciascuna uscita didattica (come ad esempio al superiore punto B.2 anch'esso con criterio quantitativo) ma indica l'assegnazione del punteggio in rapporto, ossia assegna 15 punti all'OE che offre il maggior numero di uscite didattiche e in rapporto proporzionale assegna a scalare il punteggio agli altri OE? E' questa la corretta interpretazione?
10/07/2026 09:18
Risposta
Sì, si conferma la corretta interpretazione del rapporto proporzionale per l'assegnazione del punteggio del criterio B.3.
IL RUP
IL RUP
10/07/2026 11:13
Quesito #6
Nella compilazione del DGUE nella parte relativa alla CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE PER SERVIZI, sono previsti soltanto 5 campi (con descrizione, importo, data e destinatario) laddove la stazione appaltante ha previsto l'ammissione dell'esperienza negli ultimi 10 anni. Pertanto non essendo possibile aggiungere ulteriori campi ( come riferito dall'assistenza tecnica del portale TUTTOGARE), si chiede di sapere se è possibile indicare in un unico campo l'esperienza di più anni, considerato altresì che il DESTINATARIO è unico
10/07/2026 11:27
Risposta
Ai fini della corretta dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale previsto al punto 6.3 del disciplinare di gara, è opportuno indicare ogni singolo affidamento in modo distinto, specificando per ciascuno di essi la descrizione del servizio, l'importo, il destinatario e l'esatta data di inizio e di fine dell'affidamento stesso. Qualora i campi standard previsti all'interno del DGUE non fossero sufficienti a contenere l'elenco completo delle esperienze maturate nel periodo di riferimento, l'O.E. potrà procedere redigendo un'apposita dichiarazione integrativa (debitamente firmata digitalmente), contenente l'elenco completo e dettagliato di tutti i requisiti di Capacità Tecnica e Professionale richiesti e caricarla all'interno dello slot della busta amministrativa denominato "Ulteriore documentazione"