Pubblicato
Gara #2497
Concessione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere urbano nel comune di RagusaInformazioni appalto
02/07/2026
Aperta
Servizi
€ 11.272.727,20
Brex Gaetano
Categorie merceologiche
601 - Servizi di trasporto terrestre
Lotti
1
BC378CEC1B
F29I26000820002
Qualità prezzo
Concessione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere urbano nel comune di Ragusa
Concessione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere urbano nel comune di Ragusa
€ 10.145.454,48
€ 9.098.947,96
€ 0,00
Scadenze
22/08/2026 23:59
02/09/2026 12:00
03/09/2026 09:05
Allegati
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Chiarimenti
11/08/2026 17:41
Quesito #1
Piano di assorbimento del personale
Con riferimento al Piano di assorbimento del personale, nello schema di contratto di servizio, art. 3, comma 2, si rileva che il suddetto piano deve essere allegato all’Offerta Tecnica del Concessionario. Diversamente, il Disciplinare di gara, all’art. 15, prevede che il medesimo Piano deve essere inserito all’interno della busta amministrativa. Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire in quale busta/documentazione debba essere correttamente inserito il Piano di assorbimento del personale.
Con riferimento al Piano di assorbimento del personale, nello schema di contratto di servizio, art. 3, comma 2, si rileva che il suddetto piano deve essere allegato all’Offerta Tecnica del Concessionario. Diversamente, il Disciplinare di gara, all’art. 15, prevede che il medesimo Piano deve essere inserito all’interno della busta amministrativa. Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire in quale busta/documentazione debba essere correttamente inserito il Piano di assorbimento del personale.
12/08/2026 19:26
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: come specificatamente indicato dal Disciplinare di gara, il piano di assorbimento del personale dovrà essere inserito esclusivamente all'interno della busta amministrativa, nell'apposito slot.
11/08/2026 17:42
Quesito #2
Eventuale sostituzione delle batterie dei bus elettrici
Come si evince dalla “Relazione di affidamento dei servizi ai sensi dell’Atto di Regolazione allegato A alla Delibera 154/2019 e ss.mm.ii., rettificata a seguito delle osservazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 15/06/2026 - Annesso 8” (nel seguito anche “RdA”), per la definizione dei costi di riferimento funzionali alla definizione del PEFS prodromico alla stima del corrispettivo a base di gara, Codesta Stazione Appaltante ha ritenuto utilizzare i contenuti dell’allegato A della delibera ART n. 195/2025 – Schema di atto di regolazione recante “Individuazione dei costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada in attuazione dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 – fase di prima attuazione” (nel seguito anche “Delibera ART 195/2025”).
All’Annesso 3 – Criteri per gli ammortamenti dei beni strumentali dell’Allegato A della Delibera ART 195/2025, l’Autorità definisce le vite economico tecniche delle singole componenti del materiale rotabile al fine di garantire che i costi di ammortamento imputati ai servizi regolati riflettano in modo più accurato la reale vita utile e il consumo delle principali parti di un bene complesso, come il materiale rotabile.
Con riferimento alla stima della vita economico tecnica delle batterie degli autobus elettrici, la Delibera ART 195/2025 definisce tale durata in anni 7.
Tenuto conto che:
- Codesta Stazione Appaltante ha dichiarato nella RdA che:
o “Considerato lo stato di progetto con le percorrenze previste nell’arco dell’intera concessione, non si prevedono sostituzioni della batteria.”, nonché ha anche dichiarato che “Il Comune di Ragusa avrà a disposizione entro l’anno 2026 n. 2 autobus elettrici della lunghezza di 8 metri che saranno utilizzati dal nuovo concessionario.”.
o La consegna al Concessionario dei successivi 8 veicoli elettrici acquistati dal Comune a valere dei fondi previsti dal DM n. 2 del 7 gennaio 2026, rettificato con DM n. 106 del 2 aprile 2026, emanato dal MASE di concerto con MEF e MIT, è prevista a partire dal terzo anno della concessione non venendo comunque esclusa la possibilità che detta fornitura possa eseguita prima della fine del secondo anno della concessione.
- delle stime poste dall’Autorità in merito alla vita utile delle batterie (7 anni) e pertanto che la sostituzione delle batterie elettriche potrà ricadere all’interno della durata della concessione.
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che con riferimento agli autobus elettrici forniti dal Comune al Concessionario, eventuali costi di sostituzione delle relative batterie siano da intendersi a carico del Comune non essendone stati riflessi gli effetti nella stima del corrispettivo posto a base di gara determinato nel PEFS predisposto dalla Stazione Appaltante.
Come si evince dalla “Relazione di affidamento dei servizi ai sensi dell’Atto di Regolazione allegato A alla Delibera 154/2019 e ss.mm.ii., rettificata a seguito delle osservazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 15/06/2026 - Annesso 8” (nel seguito anche “RdA”), per la definizione dei costi di riferimento funzionali alla definizione del PEFS prodromico alla stima del corrispettivo a base di gara, Codesta Stazione Appaltante ha ritenuto utilizzare i contenuti dell’allegato A della delibera ART n. 195/2025 – Schema di atto di regolazione recante “Individuazione dei costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada in attuazione dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 – fase di prima attuazione” (nel seguito anche “Delibera ART 195/2025”).
All’Annesso 3 – Criteri per gli ammortamenti dei beni strumentali dell’Allegato A della Delibera ART 195/2025, l’Autorità definisce le vite economico tecniche delle singole componenti del materiale rotabile al fine di garantire che i costi di ammortamento imputati ai servizi regolati riflettano in modo più accurato la reale vita utile e il consumo delle principali parti di un bene complesso, come il materiale rotabile.
Con riferimento alla stima della vita economico tecnica delle batterie degli autobus elettrici, la Delibera ART 195/2025 definisce tale durata in anni 7.
Tenuto conto che:
- Codesta Stazione Appaltante ha dichiarato nella RdA che:
o “Considerato lo stato di progetto con le percorrenze previste nell’arco dell’intera concessione, non si prevedono sostituzioni della batteria.”, nonché ha anche dichiarato che “Il Comune di Ragusa avrà a disposizione entro l’anno 2026 n. 2 autobus elettrici della lunghezza di 8 metri che saranno utilizzati dal nuovo concessionario.”.
o La consegna al Concessionario dei successivi 8 veicoli elettrici acquistati dal Comune a valere dei fondi previsti dal DM n. 2 del 7 gennaio 2026, rettificato con DM n. 106 del 2 aprile 2026, emanato dal MASE di concerto con MEF e MIT, è prevista a partire dal terzo anno della concessione non venendo comunque esclusa la possibilità che detta fornitura possa eseguita prima della fine del secondo anno della concessione.
- delle stime poste dall’Autorità in merito alla vita utile delle batterie (7 anni) e pertanto che la sostituzione delle batterie elettriche potrà ricadere all’interno della durata della concessione.
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che con riferimento agli autobus elettrici forniti dal Comune al Concessionario, eventuali costi di sostituzione delle relative batterie siano da intendersi a carico del Comune non essendone stati riflessi gli effetti nella stima del corrispettivo posto a base di gara determinato nel PEFS predisposto dalla Stazione Appaltante.
18/08/2026 17:42
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: Ai sensi dell’art. 6 comma 14 dello schema di contratto di servizio la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del concessionario. Questa Amministrazione ha ritenuto di utilizzare prevalentemente, con riferimento alle voci di spesa del PEFS, le indicazioni della Delibera ART 154/2025. Tali costi utilizzati ai fini della previsione economica dell’affidamento della concessione di trasporto pubblico locale devono intendersi quali stime previsionali, formulate sulla base delle informazioni e delle ipotesi disponibili al momento della predisposizione del PEFS. Tali valori non possono pertanto essere considerati certi, definitivi o garantiti, potendo essere soggetti a variazioni nel corso della durata della concessione in relazione all’effettivo andamento dei costi, alle condizioni di esercizio, all’evoluzione dei prezzi e alle ulteriori circostanze che possono incidere sull’equilibrio economico della gestione. La variabilità di tali costi è un rischio del concessionario, sia in senso positivo che negativo. Anche la vita utile dei mezzi e dei suoi componenti è soggetta a una stima previsionale. Pertanto, qualora per qualsiasi motivo fosse necessaria la sostituzione delle batterie durante il periodo della concessione, compreso l’eventuale anno di proroga, questa spesa è a totale carico del concessionario. D'altronde, all’articolo 6 comma 14 dello schema di contratto di servizio, si evince chiaramente che per tutti i mezzi del TPL non è prevista alcuna spesa a carico del Comune di Ragusa.
11/08/2026 17:43
Quesito #3
Consolidamento del Programma di Esercizio
All’art. 1.4 dello Schema di Contratto di Servizio è previsto che “Il Programma di Esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento complessivo in relazione allo sviluppo del calendario di ciascun anno o alle esigenze di esercizio. Inoltre, il programma di esercizio potrà essere oggetto di modifiche ai sensi del successivo Art. 5 relativo alle varianti al servizio eventualmente richieste dal Comune.”.
Si richiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che in fase di consolidamento del Programma di Esercizio proposto dal Concessionario, mantenuta invariata la produzione chilometrica, lo stesso dovrà essere sviluppato coerentemente con il perimetro del personale di guida inserito in clausola sociale non potendosi riflettere ulteriori costi del personale coerentemente con l’assunzione posta dall’Ente Affidante in sede di redazione del PEFS prodromico alla definizione del corrispettivo a base di gara, così come descritto al paragrafo 8 “Piano Economico-Finanziario – schemi e criteri di redazione” contenuto nella Relazione di Affidamento, ovvero “Considerato l’elenco del personale trasmesso dal gestore uscente per l’applicazione della clausola sociale, non si rilevano costi aggiuntivi per la determinazione del PEFS.”.
All’art. 1.4 dello Schema di Contratto di Servizio è previsto che “Il Programma di Esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento complessivo in relazione allo sviluppo del calendario di ciascun anno o alle esigenze di esercizio. Inoltre, il programma di esercizio potrà essere oggetto di modifiche ai sensi del successivo Art. 5 relativo alle varianti al servizio eventualmente richieste dal Comune.”.
Si richiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che in fase di consolidamento del Programma di Esercizio proposto dal Concessionario, mantenuta invariata la produzione chilometrica, lo stesso dovrà essere sviluppato coerentemente con il perimetro del personale di guida inserito in clausola sociale non potendosi riflettere ulteriori costi del personale coerentemente con l’assunzione posta dall’Ente Affidante in sede di redazione del PEFS prodromico alla definizione del corrispettivo a base di gara, così come descritto al paragrafo 8 “Piano Economico-Finanziario – schemi e criteri di redazione” contenuto nella Relazione di Affidamento, ovvero “Considerato l’elenco del personale trasmesso dal gestore uscente per l’applicazione della clausola sociale, non si rilevano costi aggiuntivi per la determinazione del PEFS.”.
18/08/2026 17:43
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: Il concessionario ha l’obbligo di assumere un numero di personale adeguato per la gestione della concessione. Considerato che il gestore uscente ha indicato solo due dipendenti ai quali dovrà essere applicata la clausola sociale, ovvero un numero decisamente inferiore a quanto stimato dalla stazione appaltante come numero di autisti necessari, si ribadisce che non si rilevano costi aggiuntivi per l’applicazione della clausola sociale.
Il personale necessario per la gestione della concessione è stato stimato nella relazione di affidamento ed espressamente indicato nel PEFS, e non coincide con il numero di 20 autisti della tabella di cui all’allegato 5, compilata dal concessionario uscente.
Ad ogni buon fine si precisa che nella formula applicata per la stima del personale addetto alla guida, il parametro Asc rappresenta il valore percentuale identificativo del personale di scorta. Tale percentuale è stata valutata dalla stazione appaltante al fine di disporre un incremento efficiente degli autisti atto ad assorbire eventuali assenze e indisponibilità del personale, per vario motivo, non colmabili con le normali ore di straordinario.
Il personale necessario per la gestione della concessione è stato stimato nella relazione di affidamento ed espressamente indicato nel PEFS, e non coincide con il numero di 20 autisti della tabella di cui all’allegato 5, compilata dal concessionario uscente.
Ad ogni buon fine si precisa che nella formula applicata per la stima del personale addetto alla guida, il parametro Asc rappresenta il valore percentuale identificativo del personale di scorta. Tale percentuale è stata valutata dalla stazione appaltante al fine di disporre un incremento efficiente degli autisti atto ad assorbire eventuali assenze e indisponibilità del personale, per vario motivo, non colmabili con le normali ore di straordinario.
11/08/2026 17:47
Quesito #4
Pagamento del corrispettivo e del saldo
Agli art. 12.1, 12.2 e 12.3 dello Schema di Contratto di Servizio è previsto che:
· “Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Concessionario emette fattura, con cadenza trimestrale posticipata con applicazione IVA come per legge. Le fatture, intestate a … dovranno essere trasmesse in modalità telematica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, e contenere l’indicazione del CIG, della data del contratto, del numero e della data della determinazione di impegno di spesa (trasmessa dal Comune ai sensi del D.lgs. 118/2011) dovranno essere inviate per via telematica alla piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate - Codice Servizio IPA - secondo le modalità indicate.”;
· “La liquidazione delle somme avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, per il periodo di riferimento e previa acquisizione da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che siano stati assolti gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dal presente contratto e dai suoi allegati, ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.”
· “Il saldo annuale è calcolato dal Concessionario previa valutazione dei conguagli su base annua calcolando le corse reali, dedotto l’ammontare delle detrazioni e delle penali, e comunicato al Comune per l’approvazione e liquidato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il 10% (dieci per cento), il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento.”
Si richiede a Codesta Stazione Appaltante di chiare le modalità di fatturazione del corrispettivo e relativo saldo. Nello specifico, con riferimento alla fatturazione trimestrale posticipata di cui all'Art. 12.1, si chiede di confermare se le quattro fatture trimestrali di ciascuna annualità debbano essere emesse dal Concessionario per un importo pari al 100% del corrispettivo maturato nel trimestre di riferimento, interamente liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura e secondo le modalità previste all’articolo 12.2, oppure se sia prevista alternativamente:
a. una trattenuta a garanzia (e in quale percentuale) da conguagliare successivamente in sede di saldo annuale.
b. una riduzione al valore delle fatture emesse in corrispondenza delle quattro trimestralità (e in quale percentuale). Tale valore sarebbe oggetto di fatturazione in sede di saldo.
Agli art. 12.1, 12.2 e 12.3 dello Schema di Contratto di Servizio è previsto che:
· “Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Concessionario emette fattura, con cadenza trimestrale posticipata con applicazione IVA come per legge. Le fatture, intestate a … dovranno essere trasmesse in modalità telematica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, e contenere l’indicazione del CIG, della data del contratto, del numero e della data della determinazione di impegno di spesa (trasmessa dal Comune ai sensi del D.lgs. 118/2011) dovranno essere inviate per via telematica alla piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate - Codice Servizio IPA - secondo le modalità indicate.”;
· “La liquidazione delle somme avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, per il periodo di riferimento e previa acquisizione da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che siano stati assolti gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dal presente contratto e dai suoi allegati, ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.”
· “Il saldo annuale è calcolato dal Concessionario previa valutazione dei conguagli su base annua calcolando le corse reali, dedotto l’ammontare delle detrazioni e delle penali, e comunicato al Comune per l’approvazione e liquidato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il 10% (dieci per cento), il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento.”
Si richiede a Codesta Stazione Appaltante di chiare le modalità di fatturazione del corrispettivo e relativo saldo. Nello specifico, con riferimento alla fatturazione trimestrale posticipata di cui all'Art. 12.1, si chiede di confermare se le quattro fatture trimestrali di ciascuna annualità debbano essere emesse dal Concessionario per un importo pari al 100% del corrispettivo maturato nel trimestre di riferimento, interamente liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura e secondo le modalità previste all’articolo 12.2, oppure se sia prevista alternativamente:
a. una trattenuta a garanzia (e in quale percentuale) da conguagliare successivamente in sede di saldo annuale.
b. una riduzione al valore delle fatture emesse in corrispondenza delle quattro trimestralità (e in quale percentuale). Tale valore sarebbe oggetto di fatturazione in sede di saldo.
18/08/2026 17:46
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: Le prime tre fatture trimestrali dovranno avere un importo pari al 100% del corrispettivo maturato nel trimestre di riferimento. Con la quarta fattura verranno eseguiti i conguagli, in applicazione di quanto previsto dallo schema di contratto di servizio.
11/08/2026 17:48
Quesito #5
Metodologia di determinazione del conguaglio
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che, con riferimento alla determinazione del conguaglio su base annua da effettuarsi a valere di quanto disposto dall’art. 12, comma 3 dello Schema di Contratto, lo stesso debba calcolarsi sulla produzione chilometrica effettivamente consuntivata e non sulla numerosità delle corse consuntivate.
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che, con riferimento alla determinazione del conguaglio su base annua da effettuarsi a valere di quanto disposto dall’art. 12, comma 3 dello Schema di Contratto, lo stesso debba calcolarsi sulla produzione chilometrica effettivamente consuntivata e non sulla numerosità delle corse consuntivate.
18/08/2026 17:46
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: Il conguaglio verrà calcolato ed eseguito sulla produzione chilometrica effettivamente consuntivata.
11/08/2026 17:49
Quesito #6
Proprietà delle pensiline esistenti
Con riferimento all'art. 9 del Disciplinare di gara, si rileva che lo stesso prevede quanto segue: "Inoltre, l'aggiudicatario sarà tenuto ad acquisire le paline e le dotazioni delle fermate attualmente di proprietà del Comune di Ragusa anch'esse riportate nella documentazione di accompagnamento alla gara."
Si rileva che la disposizione sopra richiamata fa riferimento esclusivamente alle paline e alle dotazioni di fermata di proprietà del Comune di Ragusa, senza tuttavia specificare la situazione proprietaria delle paline e delle pensiline attualmente presenti sul territorio comunale.
Tenuto conto che:
· allo stato attuale non risulta dalla documentazione di gara se le paline e pensiline esistenti siano di proprietà del Comune di Ragusa;
· tale circostanza risulta dirimente ai fini della corretta perimetrazione degli obblighi e degli oneri posti in capo al futuro concessionario del servizio di TPL, nonché ai fini della formulazione dell'offerta tecnica relativa al Piano di riqualificazione e miglioramento degli impianti di fermata (Criterio 6 del Disciplinare di gara);
si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler chiarire:
· se tutte le paline e le pensiline attualmente presenti sul territorio comunale siano di proprietà del Comune di Ragusa;
· qualora le paline e le pensiline non risultassero di proprietà del Comune di Ragusa, se sussistano — nell'ambito del rapporto concessorio eventualmente instaurato con il soggetto terzo gestore delle stesse — obblighi, vincoli o limitazioni di cui il concorrente debba tenere conto ai fini della formulazione della propria offerta tecnica, con particolare riferimento alle proposte di riqualificazione, manutenzione o installazione di nuove pensiline di cui al Criterio 6 del Disciplinare di gara.
Infine, tenuto conto che la disposizione richiamata impone all'aggiudicatario del servizio di TPL di acquisire la proprietà delle paline attualmente in capo al Comune di Ragusa, si richiede a Codesta Stazione Appaltante di voler confermare che l’acquisizione delle paline e delle dotazioni di fermata, indicata all’art. 9 del Disciplinare di Gara, avverrà a titolo gratuito e pertanto senza ulteriori oneri a valere del Concessionario.
Con riferimento all'art. 9 del Disciplinare di gara, si rileva che lo stesso prevede quanto segue: "Inoltre, l'aggiudicatario sarà tenuto ad acquisire le paline e le dotazioni delle fermate attualmente di proprietà del Comune di Ragusa anch'esse riportate nella documentazione di accompagnamento alla gara."
Si rileva che la disposizione sopra richiamata fa riferimento esclusivamente alle paline e alle dotazioni di fermata di proprietà del Comune di Ragusa, senza tuttavia specificare la situazione proprietaria delle paline e delle pensiline attualmente presenti sul territorio comunale.
Tenuto conto che:
· allo stato attuale non risulta dalla documentazione di gara se le paline e pensiline esistenti siano di proprietà del Comune di Ragusa;
· tale circostanza risulta dirimente ai fini della corretta perimetrazione degli obblighi e degli oneri posti in capo al futuro concessionario del servizio di TPL, nonché ai fini della formulazione dell'offerta tecnica relativa al Piano di riqualificazione e miglioramento degli impianti di fermata (Criterio 6 del Disciplinare di gara);
si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler chiarire:
· se tutte le paline e le pensiline attualmente presenti sul territorio comunale siano di proprietà del Comune di Ragusa;
· qualora le paline e le pensiline non risultassero di proprietà del Comune di Ragusa, se sussistano — nell'ambito del rapporto concessorio eventualmente instaurato con il soggetto terzo gestore delle stesse — obblighi, vincoli o limitazioni di cui il concorrente debba tenere conto ai fini della formulazione della propria offerta tecnica, con particolare riferimento alle proposte di riqualificazione, manutenzione o installazione di nuove pensiline di cui al Criterio 6 del Disciplinare di gara.
Infine, tenuto conto che la disposizione richiamata impone all'aggiudicatario del servizio di TPL di acquisire la proprietà delle paline attualmente in capo al Comune di Ragusa, si richiede a Codesta Stazione Appaltante di voler confermare che l’acquisizione delle paline e delle dotazioni di fermata, indicata all’art. 9 del Disciplinare di Gara, avverrà a titolo gratuito e pertanto senza ulteriori oneri a valere del Concessionario.
18/08/2026 17:47
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: Le paline e le pensiline sono tutte di proprietà del Comune di Ragusa. Il concessionario ne acquisirà, gratuitamente, esclusivamente la gestione, con i limiti indicati nello schema di contratto di servizio
11/08/2026 17:51
Quesito #7
Manutenzione delle paline e durata della concessione degli spazi pubblicitari
Con riferimento all'art. 9 del Disciplinare di gara, si rileva che lo stesso prevede quanto segue: "Inoltre, l'aggiudicatario sarà tenuto ad acquisire le paline e le dotazioni delle fermate attualmente di proprietà del Comune di Ragusa […]. La manutenzione delle paline di cui sopra è a carico dell'attuale concessionario per la gestione degli spazi pubblicitari. Il concessionario del TPL e quello per la gestione degli spazi pubblicitari dovranno fare un uso promiscuo delle paline ciascuno per i propri compiti”.
Tenuto conto che:
· la disposizione richiamata stabilisce che l'onere di manutenzione delle paline è attualmente in capo all'attuale concessionario per la gestione degli spazi pubblicitari, senza specificare tuttavia la responsabilità prospettica di manutenzione, ovvero senza indicare la durata residua di tale concessione né le modalità con cui detto obbligo manutentivo dovrà essere garantito per l'intera durata della concessione del servizio di TPL (pari a 9 anni);
· tale incertezza risulta dirimente ai fini della corretta quantificazione degli oneri economici posti in capo al concorrente in sede di formulazione dell'offerta, non essendo allo stato possibile determinare se e a partire da quale momento l'onere di manutenzione delle paline possa ricadere in capo al concessionario del TPL, in qualità di soggetto che ne acquisirà la proprietà;
si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler confermare/chiarire quanto segue:
· che l'onere di manutenzione delle paline permanga in capo all'attuale concessionario per la gestione degli spazi pubblicitari anche successivamente al subentro del nuovo concessionario del servizio di TPL nella proprietà delle stesse, e per l'intera durata residua della concessione degli spazi pubblicitari;
· che una volta scaduta l’attuale concessione con l’attuale gestore degli spazi pubblicitari, nel caso in cui la stessa dovesse ricadere all’interno del periodo di durata della concessione del servizio TPL in oggetto, l’onere manutentivo delle paline e delle pensiline, di proprietà del gestore del TPL, sarà attribuito al soggetto subentrante nella gestione degli spazi pubblicitari o comunque che tale onere non sarà comunque attribuito al Concessionario dei servizi TPL.
Con riferimento all'art. 9 del Disciplinare di gara, si rileva che lo stesso prevede quanto segue: "Inoltre, l'aggiudicatario sarà tenuto ad acquisire le paline e le dotazioni delle fermate attualmente di proprietà del Comune di Ragusa […]. La manutenzione delle paline di cui sopra è a carico dell'attuale concessionario per la gestione degli spazi pubblicitari. Il concessionario del TPL e quello per la gestione degli spazi pubblicitari dovranno fare un uso promiscuo delle paline ciascuno per i propri compiti”.
Tenuto conto che:
· la disposizione richiamata stabilisce che l'onere di manutenzione delle paline è attualmente in capo all'attuale concessionario per la gestione degli spazi pubblicitari, senza specificare tuttavia la responsabilità prospettica di manutenzione, ovvero senza indicare la durata residua di tale concessione né le modalità con cui detto obbligo manutentivo dovrà essere garantito per l'intera durata della concessione del servizio di TPL (pari a 9 anni);
· tale incertezza risulta dirimente ai fini della corretta quantificazione degli oneri economici posti in capo al concorrente in sede di formulazione dell'offerta, non essendo allo stato possibile determinare se e a partire da quale momento l'onere di manutenzione delle paline possa ricadere in capo al concessionario del TPL, in qualità di soggetto che ne acquisirà la proprietà;
si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler confermare/chiarire quanto segue:
· che l'onere di manutenzione delle paline permanga in capo all'attuale concessionario per la gestione degli spazi pubblicitari anche successivamente al subentro del nuovo concessionario del servizio di TPL nella proprietà delle stesse, e per l'intera durata residua della concessione degli spazi pubblicitari;
· che una volta scaduta l’attuale concessione con l’attuale gestore degli spazi pubblicitari, nel caso in cui la stessa dovesse ricadere all’interno del periodo di durata della concessione del servizio TPL in oggetto, l’onere manutentivo delle paline e delle pensiline, di proprietà del gestore del TPL, sarà attribuito al soggetto subentrante nella gestione degli spazi pubblicitari o comunque che tale onere non sarà comunque attribuito al Concessionario dei servizi TPL.
18/08/2026 17:47
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: La manutenzione delle attuali e delle eventuali future paline e delle pensiline sarà a carico del concessionario degli spazi pubblicitari. Tale onere non sarà posto a carico del concessionario del servizio TPL. Rimane salvo quanto previsto dall’art. 3,comma 15 dello schema di contratto di servizio.
11/08/2026 17:52
Quesito #8
Capacità delle batterie degli autobus messi a disposizione dal Comune di Ragusa
Con riferimento ai mezzi a motorizzazione elettrica che verranno messi a disposizione dal Comune di Ragusa in favore del Concessionario, si richiede a Codesta Stazione Appaltante di voler confermare che le capacità delle batterie in termini di autonomia chilometrica in dotazione ai suddetti veicoli, nonché le modalità, i tempi/velocità di ricarica delle stesse risultino conformi al programma di esercizio previsto, tenuto conto della velocità commerciale del servizio, delle condizioni meteorologiche e geomorfologiche cui il veicolo risulterebbe sottoposto nell'ambito del servizio nel contesto specifico di Ragusa.
Si richiede infine a Codesta Stazione Appaltante di voler confermare la presenza di specifiche garanzie da parte del costruttore circa la copertura della manutenzione e della sostituzione delle batterie in caso di guasto straordinario durante il periodo di concessione.
Con riferimento ai mezzi a motorizzazione elettrica che verranno messi a disposizione dal Comune di Ragusa in favore del Concessionario, si richiede a Codesta Stazione Appaltante di voler confermare che le capacità delle batterie in termini di autonomia chilometrica in dotazione ai suddetti veicoli, nonché le modalità, i tempi/velocità di ricarica delle stesse risultino conformi al programma di esercizio previsto, tenuto conto della velocità commerciale del servizio, delle condizioni meteorologiche e geomorfologiche cui il veicolo risulterebbe sottoposto nell'ambito del servizio nel contesto specifico di Ragusa.
Si richiede infine a Codesta Stazione Appaltante di voler confermare la presenza di specifiche garanzie da parte del costruttore circa la copertura della manutenzione e della sostituzione delle batterie in caso di guasto straordinario durante il periodo di concessione.
18/08/2026 17:47
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: I mezzi a trazione elettrica che verranno messi a disposizione dal Comune di Ragusa in favore del concessionario saranno idonei a consentire il regolare svolgimento del programma di esercizio previsto in progetto.
Al di fuori del periodo di garanzia previsto per legge dalla data di immatricolazione, sarà onere del concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi.
Al di fuori del periodo di garanzia previsto per legge dalla data di immatricolazione, sarà onere del concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi.
11/08/2026 17:53
Quesito #9
Ubicazione dei punti di ricarica elettrica
Con riferimento ai sistemi di ricarica dei veicoli a motorizzazione elettrica che verranno messi a disposizione dal Comune di Ragusa, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler fornire il dettaglio dei capolinea presso i quali è prevista l'installazione dei punti di ricarica elettrica, specificandone il numero, l'ubicazione e la potenza prevista, nonché di voler confermare che tale individuazione sarà effettuata di concerto con il Concessionario, tenuto conto del Programma di Esercizio che verrà ad essere consolidato, con l’obiettivo di ridurre al minimo eventuali inefficienze che possano avere impatto sulla struttura dei turni uomo e dei turni macchina, ovvero che non generassero ulteriori costi aggiuntivi non previsti dalla Stazione Appaltante nella redazione del PEFS prodromico alla definizione del corrispettivo a base gara.
Con riferimento ai sistemi di ricarica dei veicoli a motorizzazione elettrica che verranno messi a disposizione dal Comune di Ragusa, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler fornire il dettaglio dei capolinea presso i quali è prevista l'installazione dei punti di ricarica elettrica, specificandone il numero, l'ubicazione e la potenza prevista, nonché di voler confermare che tale individuazione sarà effettuata di concerto con il Concessionario, tenuto conto del Programma di Esercizio che verrà ad essere consolidato, con l’obiettivo di ridurre al minimo eventuali inefficienze che possano avere impatto sulla struttura dei turni uomo e dei turni macchina, ovvero che non generassero ulteriori costi aggiuntivi non previsti dalla Stazione Appaltante nella redazione del PEFS prodromico alla definizione del corrispettivo a base gara.
18/08/2026 17:48
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che: Non sono previsti dagli atti di gara punti di ricarica nei capolinea. Gli undici punti di ricarica che saranno installati a spese del Comune di Ragusa, saranno disponibili presso il parcheggio “Colombardo” di Via Prampolini a decorrere presumibilmente dall’inizio del terzo anno della concessione (vedasi relazione di affidamento).
14/08/2026 15:28
Quesito #10
Tariffe
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che le tariffe che saranno in vigore nel corso della durata contrattuale sono quelle attualmente in vigore, con decorrenza dal 1° marzo 2026, anziché quelle indicate nell’Allegato 03.
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che le tariffe che saranno in vigore nel corso della durata contrattuale sono quelle attualmente in vigore, con decorrenza dal 1° marzo 2026, anziché quelle indicate nell’Allegato 03.
18/08/2026 17:48
Risposta
In riferimento al quesito posto, si conferma in merito alle tariffe il contenuto dell’Allegato 03 allo Schema di contratto di servizio.