Inviato esito
Gara #2655
Lavori di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale.Informazioni appalto
26/08/2026
Aperta
Lavori
€ 546.098,38
licitra marcello
Categorie merceologiche
45 - Lavori di costruzione
Lotti
Inviato esito
1
BCC46AE0FB
F23F26000000005
Solo prezzo
Lavori di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale.
Lavori di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale.
€ 441.627,38
€ 73.826,96
€ 13.454,60
€ 311.631,91
5970 Del 22/10/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02921240848 | LUMA S.R.L. |
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 1 - Sommatoria: 5225.33767 - Media: 32.45551 - Scarto medio: 0.02946 - Decremento: 0.00265 - Soglia individuata: 32.48232
Visualizza partecipanti
Scadenze
05/09/2026 23:59
11/09/2026 09:00
11/09/2026 09:05
Avvisi pubblici
Allegati
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6.15 MB |
Chiarimenti
27/08/2026 10:48
Quesito #1
Buongiorno, con la presente si pone il seguente quesito: l'impresa scrivente applica il CCNL con codice F012 mentre nel bando di gara il contratto applicato al personale è C030, può partecipare dichiarando (come da modello DICHIARAZIONI INTEGRATIVE) di applicare il proprio CCNL ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale territoriale indicato ne bando di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata OPPURE deve produrre dichiarazione di equivalenza? In attesa di Vostro riscontro porgiamo Distinti saluti
27/08/2026 11:33
Risposta
Il punto 15.3.1, n. 6 del Disciplinare di gara prevede, in relazione alla dichiarazione sul CCNL applicato, tre distinte modalità dichiarative tra loro alternative, a scelta dell'operatore economico:
- dichiarazione di applicare il CCNL indicato nel bando di gara (Area Meccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici – C030);
- dichiarazione del CCNL diverso attualmente applicato, con impegno a passare ad applicare il CCNL indicato nel bando (C030) nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la relativa durata;
- dichiarazione del CCNL diverso attualmente applicato, unitamente alla dimostrazione che lo stesso garantisce le medesime tutele economiche e normative previste dal CCNL indicato nel bando.
Le predette opzioni non sono cumulative, bensì costituiscono scelte alternative rimesse alla scelta dell'operatore economico, in coerenza con quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente al concorrente di continuare ad applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché ne dimostri l'equivalenza di tutele, oppure di impegnarsi all'applicazione del CCNL indicato in bando.
Ne consegue che, con riferimento al caso rappresentato, applicazione del CCNL codice F012:
- qualora l'operatore economico intenda impegnarsi ad applicare il CCNL C030 (quello indicato nel bando di gara) per tutta la durata dell'appalto, è sufficiente rendere la dichiarazione di cui all'alternativa n. 2 del punto 15.3.1 n. 6;
- qualora, viceversa, l'operatore economico intenda continuare ad applicare il proprio CCNL (F012) anche in fase esecutiva, senza passare al CCNL indicato nel bando (C030), è necessario rendere la dichiarazione di cui all'alternativa n. 3 del punto 15.3.1 n. 6.
Nell’ipotesi di applicazione di altro CCNL, il Rup procederà alle verifiche di equivalenza e si esprimerà secondo le norme vigenti, prima del provvedimento di aggiudicazione; l’eventuale documentazione di supporto alla dichiarazione di equivalenza dunque verrà richiesta all'operatore economico e vagliata prima del provvedimento di aggiudicazione.
- dichiarazione di applicare il CCNL indicato nel bando di gara (Area Meccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici – C030);
- dichiarazione del CCNL diverso attualmente applicato, con impegno a passare ad applicare il CCNL indicato nel bando (C030) nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la relativa durata;
- dichiarazione del CCNL diverso attualmente applicato, unitamente alla dimostrazione che lo stesso garantisce le medesime tutele economiche e normative previste dal CCNL indicato nel bando.
Le predette opzioni non sono cumulative, bensì costituiscono scelte alternative rimesse alla scelta dell'operatore economico, in coerenza con quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente al concorrente di continuare ad applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché ne dimostri l'equivalenza di tutele, oppure di impegnarsi all'applicazione del CCNL indicato in bando.
Ne consegue che, con riferimento al caso rappresentato, applicazione del CCNL codice F012:
- qualora l'operatore economico intenda impegnarsi ad applicare il CCNL C030 (quello indicato nel bando di gara) per tutta la durata dell'appalto, è sufficiente rendere la dichiarazione di cui all'alternativa n. 2 del punto 15.3.1 n. 6;
- qualora, viceversa, l'operatore economico intenda continuare ad applicare il proprio CCNL (F012) anche in fase esecutiva, senza passare al CCNL indicato nel bando (C030), è necessario rendere la dichiarazione di cui all'alternativa n. 3 del punto 15.3.1 n. 6.
Nell’ipotesi di applicazione di altro CCNL, il Rup procederà alle verifiche di equivalenza e si esprimerà secondo le norme vigenti, prima del provvedimento di aggiudicazione; l’eventuale documentazione di supporto alla dichiarazione di equivalenza dunque verrà richiesta all'operatore economico e vagliata prima del provvedimento di aggiudicazione.
27/08/2026 11:00
Quesito #2
Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla possibilità di partecipare alla procedura di gara disponendo della categoria OG10, classifica II.
In particolare, considerando l’incremento del quinto, tale qualificazione consentirebbe di coprire l’importo complessivo posto a base di gara, arrivando a un importo di € 619.200,00, rispetto ai € 546.098,38 indicati nel Disciplinare di gara.
In particolare, considerando l’incremento del quinto, tale qualificazione consentirebbe di coprire l’importo complessivo posto a base di gara, arrivando a un importo di € 619.200,00, rispetto ai € 546.098,38 indicati nel Disciplinare di gara.
27/08/2026 11:50
Risposta
Il punto 3. del Disciplinare di gara indica espressamente la categoria OG10 la classifica III, in corrispondenza dell'importo di € 546.098,38 (Valore globale stimato comprensivo degli oneri di sicurezza e della quota del quinto d’obbligo), richiamando espressamente in nota a piè di pagina n.1, l'applicazione dell'incremento previsto all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 del Codice che consente all'operatore economico di partecipare alle procedure di affidamento anche per importi superiori al limite ordinario della classifica posseduta, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo della classifica medesima.
Ne consegue pertanto che l'operatore economico in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, classifica II, è ammesso a partecipare alla presente procedura.
Ne consegue pertanto che l'operatore economico in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10, classifica II, è ammesso a partecipare alla presente procedura.
27/08/2026 18:06
Quesito #3
La scrivente impresa essendo in possesso di categoria OG10 I, chiede se può partecipare con l'istituto dell'avvalimento, avvalendosi di un'impresa ausiliaria che possegga l'OG10 in classifica I, potendo coprire la parte eccedente la seconda classifica attraverso l'incremento del quinto.
31/08/2026 12:25
Risposta
Il cumulo, mediante avvalimento, delle due classifiche I (concorrente e ausiliaria) consente di raggiungere una qualificazione complessiva equivalente alla classifica II (limite ordinario € 516.000,00); tale importo, ulteriormente incrementato di un quinto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12, consente di coprire fino a € 619.200,00, importo superiore a quello posto a base di gara (€ 546.098,38).
Ne consegue che l'operatore economico è ammesso a partecipare alla procedura, ricorrendo all'avvalimento (c.d. frazionato o parziale) di impresa ausiliaria in possesso di categoria OG10 classifica I e beneficiando, sulla qualificazione complessivamente raggiunta, dell'incremento del quinto previsto dalla normativa vigente e richiamato nel Disciplinare di gara.
Ne consegue che l'operatore economico è ammesso a partecipare alla procedura, ricorrendo all'avvalimento (c.d. frazionato o parziale) di impresa ausiliaria in possesso di categoria OG10 classifica I e beneficiando, sulla qualificazione complessivamente raggiunta, dell'incremento del quinto previsto dalla normativa vigente e richiamato nel Disciplinare di gara.
28/08/2026 13:02
Quesito #4
La scrivente impresa è in possesso di OG10 cl. I e intende partecipare alla procedura e formula i seguenti quesiti:
- si chiede se è possibile partecipare in avvalimento con impresa ausiliaria in possesso di cat. OG10 cl. I ai sensi dell’art. 104, comma 12, del D.lgs. 36/2023;
- si chiede se è possibile prestare avvalimento alla stessa impresa carente dei requisiti in cat. OG10 cl. I ai sensi dell’art. 104, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
- si chiede se è possibile partecipare in avvalimento con impresa ausiliaria in possesso di cat. OG10 cl. I ai sensi dell’art. 104, comma 12, del D.lgs. 36/2023;
- si chiede se è possibile prestare avvalimento alla stessa impresa carente dei requisiti in cat. OG10 cl. I ai sensi dell’art. 104, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
31/08/2026 12:25
Risposta
Il punto 7 del Disciplinare di gara, in attuazione dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, ammette l'avvalimento.
Sul primo quesito (cumulo, tra concorrente e impresa ausiliaria, di classifiche OG10 cl. I): si conferma che è ammesso il cumulo delle classifiche possedute in proprio dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, ciascuna qualificata OG10 cl. I, ai fini del raggiungimento della classifica complessivamente richiesta dagli atti di gara.
Sul secondo quesito: si conferma che tale forma di avvalimento è parimenti ammessa, in quanto rientra nell'ordinario schema dell'istituto. Si rammenta che ai sensi dell'art. 104 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, cosi come novellato dal recente decreto correttivo del codice egli appalti, "nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale".
Sul primo quesito (cumulo, tra concorrente e impresa ausiliaria, di classifiche OG10 cl. I): si conferma che è ammesso il cumulo delle classifiche possedute in proprio dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, ciascuna qualificata OG10 cl. I, ai fini del raggiungimento della classifica complessivamente richiesta dagli atti di gara.
Sul secondo quesito: si conferma che tale forma di avvalimento è parimenti ammessa, in quanto rientra nell'ordinario schema dell'istituto. Si rammenta che ai sensi dell'art. 104 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, cosi come novellato dal recente decreto correttivo del codice egli appalti, "nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale".
01/09/2026 12:55
Quesito #5
La scrivente impresa essendo in possesso di categoria OG10 I, chiede se può partecipare con l'istituto dell'avvalimento, avvalendosi di un'impresa ausiliaria che partecipa alla stessa gara per la parte eccedente la sua classifica di iscrizione (classifica di iscrizione impresa ausiliaria OG 10 III BIS) trattandosi di Avvalimento finalizzato a coprire quota parte mancate del requisito di partecipazione e NON di miglioria dell'offerta
01/09/2026 15:11
Risposta
Si conferma, ai sensi dell'art. 104 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, cosi come novellato dal recente decreto correttivo del codice egli appalti, che tale forma di avvalimento è ammessa.
L'impresa ausiliaria, in possesso di attestazione SOA OG10 classifica III bis, può legittimamente partecipare in proprio alla procedura e, contestualmente, prestare avvalimento all'impresa ausiliata per la quota di qualificazione eccedente la classifica posseduta da quest'ultima, trattandosi di avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione e non al miglioramento dell'offerta.
L'impresa ausiliaria, in possesso di attestazione SOA OG10 classifica III bis, può legittimamente partecipare in proprio alla procedura e, contestualmente, prestare avvalimento all'impresa ausiliata per la quota di qualificazione eccedente la classifica posseduta da quest'ultima, trattandosi di avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione e non al miglioramento dell'offerta.
01/09/2026 17:01
Quesito #6
Si chiedono delucidazioni circa le modalità di caricamento dei documenti a sistema, in quanto la sottoscritta partecipa alla presente gara in qualità di mandataria ATI.
Sono già stati inseriti a sistema i dati della mandante, tuttavia non è chiaro come si debba procedere al rispettivo caricamento dei dati.
Sono già stati inseriti a sistema i dati della mandante, tuttavia non è chiaro come si debba procedere al rispettivo caricamento dei dati.
02/09/2026 10:58
Risposta
Per ogni chiarimento pratico in merito alla richesta è possibile contattare l'help desk al n° 02 400 31 280 o consultare le "Norme tecniche di utilizzo" al seguente link: https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php#page-865
03/09/2026 17:53
Quesito #7
In relazione alla procedura in oggetto, richiamato il CCNL indicato all’art. 3 del Bando di gara, si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto il CCNL maggiormente attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire individuato sulla base della disciplina delineata da Anac nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/23, considerati i CPV e la correlazione con i relativi codici ATECO (https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-… è il CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (settore C - firmatari datoriali: Federmeccanica, Assistal, Confindustria; firmatati sindacali: FIM CISL, CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, UIL) con oltre 1 milione e mezzo di lavoratori e non il CCNL Area Meccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici (C030) che afferisce ad altro settore contrattuale.
07/09/2026 09:03
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si precisa che il richiamo al CCNL Area Meccanica – codice CNEL C030 contenuto nella documentazione di gara non costituisce un refuso.
Il CCNL C030 – Area Meccanica Artigianato comprende, tra i relativi ambiti di applicazione, anche il settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti e risulta pertanto coerente con le attività oggetto dell'appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di illuminazione stradale. L'individuazione del CCNL da parte della Stazione Appaltante è stata effettuata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, tenendo conto della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e del relativo ambito di applicazione contrattuale.
Come già detto nel chiarimento n. 1, con riferimento all'operatore economico che applica il CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti, si ribadisce quanto segue, in relazione alle modalità dichiarative previste dal punto 15.3.1, n. 6 del Disciplinare di gara:
- qualora l'operatore economico intenda impegnarsi ad applicare il CCNL C030 (quello indicato nel bando di gara) per tutta la durata dell'appalto, è sufficiente rendere la dichiarazione di cui all'alternativa n. 2 del punto 15.3.1, n. 6;
- qualora, viceversa, l'operatore economico intenda continuare ad applicare il proprio CCNL (dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti) anche in fase esecutiva, senza transitare al CCNL indicato nel bando (C030), è necessario rendere la dichiarazione di cui all'alternativa n. 3 del punto 15.3.1, n. 6, corredata della dimostrazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice.
Nell'ipotesi di applicazione di CCNL diverso da quello indicato in bando, il RUP procederà alle verifiche di equivalenza e si esprimerà in merito secondo le norme vigenti, prima del provvedimento di aggiudicazione; l'eventuale documentazione a supporto della dichiarazione di equivalenza sarà pertanto richiesta all'operatore economico e vagliata dalla Stazione appaltante prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Il CCNL C030 – Area Meccanica Artigianato comprende, tra i relativi ambiti di applicazione, anche il settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti e risulta pertanto coerente con le attività oggetto dell'appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di illuminazione stradale. L'individuazione del CCNL da parte della Stazione Appaltante è stata effettuata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, tenendo conto della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e del relativo ambito di applicazione contrattuale.
Come già detto nel chiarimento n. 1, con riferimento all'operatore economico che applica il CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti, si ribadisce quanto segue, in relazione alle modalità dichiarative previste dal punto 15.3.1, n. 6 del Disciplinare di gara:
- qualora l'operatore economico intenda impegnarsi ad applicare il CCNL C030 (quello indicato nel bando di gara) per tutta la durata dell'appalto, è sufficiente rendere la dichiarazione di cui all'alternativa n. 2 del punto 15.3.1, n. 6;
- qualora, viceversa, l'operatore economico intenda continuare ad applicare il proprio CCNL (dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti) anche in fase esecutiva, senza transitare al CCNL indicato nel bando (C030), è necessario rendere la dichiarazione di cui all'alternativa n. 3 del punto 15.3.1, n. 6, corredata della dimostrazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice.
Nell'ipotesi di applicazione di CCNL diverso da quello indicato in bando, il RUP procederà alle verifiche di equivalenza e si esprimerà in merito secondo le norme vigenti, prima del provvedimento di aggiudicazione; l'eventuale documentazione a supporto della dichiarazione di equivalenza sarà pertanto richiesta all'operatore economico e vagliata dalla Stazione appaltante prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.