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Gara #565

Lavori di restauro e valorizzazione del giardino storico Villa di Ibla.

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Informazioni appalto

06/11/2024
Negoziata
Lavori
€ 642.408,86
RUSSO EMANUELE

Categorie merceologiche

454541 - Lavori di restauro

Lotti

1
B425688F3C
Solo prezzo
Lavori di restauro e valorizzazione del giardino storico Villa di Ibla.
Lavori di restauro e valorizzazione del giardino storico Villa di Ibla.

€ 404.106,61
€ 114.485,05
€ 16.749,06

Scadenze

15/11/2024 23:45
21/11/2024 12:00
21/11/2024 12:05

Allegati

avviso-manifestazione-villa-ibla-2024-signed.pdf
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06/11/2024 11:31
256.34 kB
capitolato-speciale-dappalto.pdf
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05/11/2024 17:52
3.65 MB

Chiarimenti

06/11/2024 17:52
Quesito #1
Buongiorno,
si chiede la possibilità di partecipare in avvalimento per la categoria OS24




07/11/2024 09:02
Risposta
Come esplicitamente indicato al paragrafo 3), pag. 3, dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, "Per le categorie OS 24 e OG 2 non è consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 132, comma 2 del Codice".

07/11/2024 12:44
Quesito #2
Buongiorno con la presente per chiedere se possibile partecipare alla manifestazione di interesse solo con la categoria OS24 V (non avendo la categoria OG 2).
Cordialmente


07/11/2024 16:30
Risposta
I lavori relativi alla categoria scorporabile OG 2 cl.I non possono essere eseguiti da impresa sprovvista di attestazione SOA per relativa categoria e classifica.

Pertanto, il concorrente non qualificato per la suddetta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria è tenuto a subappaltare dette lavorazioni ad impresa qualificata (così detto subappalto necessario); in questo caso il concorrente deve essere qualificato nella categoria prevalente OS24 in III classifica, adeguata al valore globale (stimato pari ad euro 642.408,86) dei lavori comprensivo dell’ammontare della categoria scorporabile, e deve dichiarare espressamente, a pena di esclusione, che intende concedere in subappalto i lavori inerenti la suddetta categoria scorporabile OG 2 ad impresa qualificata, come indicato a pag. 3 dell’Avviso di manifestazione di interesse.
In alternativa al subappalto obbligatorio può partecipare in associazione con impresa in possesso della qualificazione SOA per la categoria scorporabile OG2, cl. I.

Non è ammesso il ricorso all’avvalimento
12/11/2024 11:58
Quesito #4
Buongiorno,
in che sezione è possibile visionare gli elaborati tecnici così come elencati a pagine 58 del capitolato speciale di appalto?
Grazie.
Cordiali saluti.



12/11/2024 13:08
Risposta
Gli elaborati tecnici, necessari per la formulazione dell'offerta economica, saranno resi disponibili agli operatori economici invitati alla successiva fase di procedura negoziata.

14/11/2024 12:21
Quesito #5
Buongiorno, in caso di partecipazione in raggruppamento CHIEDE se l'impresa associata deve rilasciare dichiarazioni?


14/11/2024 16:47
Risposta
In caso di partecipazione in associazione temporanea l'istanza di manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiscono l'a.t.i. e delle quali devono essere allegate le rispettive attestazioni SOA.

Come specificato a pag. 7 dell'Avviso di Manifestazione di interesse "Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse ...
2. prive di sottoscrizione digitale del legale rappresentante, dell’amministratore delegato o del diverso soggetto all’uopo abilitato dell’’impresa ovvero di tutte le imprese in caso di partecipazione in consorzio o associazione
3. mancanti della valida attestazione SOA richiesta e della documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al precedente paragrafo 4), punti IV sub a) e b) "


15/11/2024 10:54
Quesito #6
La scrivente impresa, qualificata per la cat. OG2 classifica IV Bis intende partecipare alla procedura in oggetto quale mandante di una costituzione A.T.I. avente capogruppo una ditta qualificata per la cat. OS24 in classifica II.

Si chiede se, fermo quanto sopra, la scrivente può essere cooptata per la cat. OS24 per il 20% dell’importo?

In attesa di Vs. riscontro ringrazio anticipatamente.

18/11/2024 11:09
Risposta
I raggruppamenti temporanei di imprese, come stabilito dall'art. 68, comma 12 del Codice dei Contratti, qualora in possesso di tutti i requisiti di qualificazione, possono raggruppare "altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti etc. "
L'impresa scrivente non é "altra" e diversa rispetto al raggruppamento ma è componente del raggruppamento medesimo e, pertanto, non può assumenre anche il ruolo di "cooptata".
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